La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
            Struttura interna dell'ospedale psichiatrico

  Gli  ospedali  psichiatrici  dipendenti  dalla provincia e da altri
enti  pubblici  devono  essere  costituiti da due a cinque divisioni,
ciascuna delle quali con non piu' di 125 posti-letto.