IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  decreto-legge  27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella
legge   18  marzo  1968,  n.  241,  recante  ulteriori  interventi  e
provvidenze  per  la  ricostruzione e la ripresa economica dei comuni
della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;
  Ritenuto  che  ai  sensi  dell'art.  43,  primo comma, del predetto
decreto-legge  devono essere indicati i comuni gravemente colpiti dai
terremoti stessi, ai fini della concessione da parte dello Stato, per
l'esercizio 1968, dei contributi ivi previsti;
  Viste  le  indicazioni  a tal fine fornite dai competenti prefetti,
d'intesa  con  le  intendenze  di  finanza e con gli uffici del genio
civile;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'interno,  di  concerto con i
Ministri per i lavori pubblici, per le finanze e per il tesoro;

                              Decreta:

  La  disposizione di cui all'art. 43, primo comma, del decreto-legge
27  febbraio  1968,  n.  79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n.
241, si applica ai comuni sotto elencati:

 Provincia di Agrigento: Menfi, Montevago, Santa Margherita Belice;
  Provincia di Trapani: Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta,
Salemi, Santa Ninfa.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 5 giugno 1968

                               SARAGAT

                                            TAVIANI - MANCINI - PRETI
                                                            - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1968
  Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 139. - GRECO