IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968; Ritenuto che ai sensi dell'art. 43, primo comma, del predetto decreto-legge devono essere indicati i comuni gravemente colpiti dai terremoti stessi, ai fini della concessione da parte dello Stato, per l'esercizio 1968, dei contributi ivi previsti; Viste le indicazioni a tal fine fornite dai competenti prefetti, d'intesa con le intendenze di finanza e con gli uffici del genio civile; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per le finanze e per il tesoro; Decreta: La disposizione di cui all'art. 43, primo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, si applica ai comuni sotto elencati: Provincia di Agrigento: Menfi, Montevago, Santa Margherita Belice; Provincia di Trapani: Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 giugno 1968 SARAGAT TAVIANI - MANCINI - PRETI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1968 Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 139. - GRECO