IL DIRETTORE GENERALE

  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n. 326 e s.m.i., con il
quale e' stata istituita l'Agenzia Italiana del Farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri   della   funzione   pubblica   e  dell'economia  e  finanze
20 settembre  2004,  n.  245,  concernente «Regolamento recante norme
sull'organizzazione  ed  il  funzionamento  dell'Agenzia Italiana del
Farmaco   a   norma   dell'art.   48,  comma  13,  del  decreto-legge
30 settembre  2003,  n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,
n. 326»;
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ed in
particolare gli articoli 8 e 9;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto  il  regio  decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il testo
unico delle leggi sanitarie;
  Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e s.m.i.;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  salute  30 aprile  2004,
registrato  in  data  17  giugno  2004  al n. 1154 del Registro visti
semplici dall'Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero della
salute,  con  il  quale  e' stato designato il dott. Nello Martini in
qualita' di direttore generale dell'AIFA;
  Visto  l'art.  1,  comma 408, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
che  inserisce  all'art.  48,  comma 5, del predetto decreto-legge n.
269/03  la  lettera  f-bis),  che  consente  all'Agenzia Italiana del
Farmaco  di  procedere,  in caso di superamento del tetto di spesa di
cui  al  comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui
alla  lettera  f), ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci
comunque  dispensati  o  impiegati  dal Servizio Sanitario Nazionale,
nella misura del 60 per cento del superamento;
  Ritenuto  di dover adottare le necessarie misure di ripiano al fine
di  ottemperare a quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del predetto
decreto-legge n. 269/03.
  Considerato  che, in attesa dell'assestamento definitivo per l'anno
2005  derivante dal flusso dei dati previsto dal comma 1 dell'art. 48
gia'  citato,  l'onere  per  il 60% a carico dei soggetti privati per
l'anno  2005  e'  stimato,  in  prima applicazione, in 795 milioni di
euro.
  Ritenuto  che  nell'anno  2005 sono stati recuperati 870 milioni di
euro,  comprensivi  anche  degli  effetti  determinati  dalla propria
determinazione    16 dicembre   2004,   concernente   il   Prontuario
Farmaceutico Nazionale 2005;
  Tenuto  conto della delibera del consiglio di amministrazione n. 34
del 22 dicembre 2005.
                             Determina:

                               Art. 1.
  1)  In  fase  di  prima  applicazione dell'art. 1, comma 408, della
legge  23 dicembre  2005,  n.  266 e delle misure di cui all'art. 48,
comma  5, i prezzi al pubblico vigenti alla data del 31 dicembre 2004
dei   farmaci   comunque   dispensati   o   impiegati  dal  SSN  sono
temporaneamente   ridotti   del  4,4%.  Per  i  prodotti  autorizzati
successivamente  alla  data  del  1° gennaio  2005,  la  riduzione si
applica  sul  prezzo  vigente  alla  data  di entrata in vigore della
presente  determinazione. Il prezzo al pubblico finale e' arrotondato
alla seconda cifra decimale.
  2)  La  riduzione  del  prezzo di cui al comma 1, non si applica ai
prodotti  emoderivati  di origine estrattiva, agli emoderivati da DNA
ricombinante,  ai vaccini e ai medicinali non inseriti nelle liste di
trasparenza   di   cui   all'art.   7,   comma  1  del  decreto-legge
18 settembre 2001,  n.  347,  convertito,  con  modifiche dalla legge
16 novembre  2001,  n.  405  e  successive  modifiche,  con prezzo al
pubblico uguale o inferiore a 5 euro.