Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda inoltrata dal Consorzio volontario per la tutela della denominazione di origine dei vini «Colli Orientali del Friuli» del 5 aprile 2002, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Colli Orientali del Friuli Picolit» e l'integrazione alla suddetta domanda presentata in data 11 dicembre 2003, inerente la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Orientali del Friuli»; Visto il parere favorevole della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla domanda sopra citata; Visti gli esiti favorevoli dell'accertamento del «particolare pregio» avvenuto in data 8 settembre 2005, sulla base delle norme stabilite dal Comitato nazionale sopracitato; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi ad Udine il 9 settembre 2005, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole; Ha espresso, nella riunione del 15 dicembre 2005, presente il funzionario della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alle suddette proposte di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.