IL MINISTRO DELLA DIFESA

  Visti  gli  articoli 1,  12  e  38 del decreto del Presidente della
Repubblica  18 novembre  1965, n. 1478, che prevedono l'istituzione e
le  competenze  dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative
nonche'   l'adozione   di  decreto  del  Ministro  della  difesa  per
stabilire,  tra  l'altro,  l'ordinamento  degli  uffici  centrali del
Ministero della difesa;
  Visti  gli  articoli 6  e  7  del decreto del Ministro della difesa
31 marzo  1966,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  -  serie  generale - n. 97 del 21 aprile 1966, concernenti,
rispettivamente, l'ordinamento dell'Ufficio centrale per le ispezioni
amministrative  e  l'incarico di Vice direttore degli Uffici centrali
del Ministero della difesa;
  Visto  il  decreto  legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente
ulteriore  riorganizzazione  dell'area  centrale  del Ministero della
difesa,  a  norma  dell'art.  1,  comma 1,  lettera  b),  della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni,  concernente la riforma dell'organizzazione di Governo
e,  in  particolare,  l'art.  20, comma 2, lettera b), che prevede le
ispezioni   amministrative   nell'ambito  delle  funzioni  e  compiti
concernenti l'area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa;
  Vista  la legge 18 febbraio 1997, n. 25, disciplinante attribuzioni
del  Ministro  della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'Amministrazione della difesa;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999,
n.  556,  concernente  regolamento  di  attuazione dell'art. 10 della
citata  legge n. 25 del 1997, sulle attribuzioni dei vertici militari
e,  in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera p), punto 2), il quale
prevede  che  il  Capo  di  stato  maggiore  della difesa proponga al
Ministro  della difesa, tra l'altro, la ripartizione delle risorse di
personale   civile   e   militare   da   assegnare   agli   organismi
tecnico-amministrativi;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli
organismi  dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  24 novembre 1997,
concernente  l'attribuzione  all'Ufficio  centrale  per  le ispezioni
amministrative    di    competenze    per    verifiche    finalizzate
all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sul part time, di
cui  all'art.  1,  commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante, tra
l'altro, la disciplina generale dei controlli interni per la verifica
di  regolarita'  amministrativa  e  contabile  delle  gestioni  delle
pubbliche amministrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
  Ravvisata    la    necessita'   di   razionalizzare   l'ordinamento
dell'Ufficio  centrale per le ispezioni amministrative, attraverso la
riorganizzazione  delle sue strutture interne, secondo precisi ambiti
di    competenze,    avuto    riguardo   all'intervenuta   evoluzione
dell'ordinamento  del Ministero della difesa e della normativa che ne
disciplina la gestione amministrativo-contabile, nonche' all'esigenza
di un'equilibrata distribuzione complessiva delle posizioni organiche
tra personale militare e civile della difesa all'interno delle stesse
strutture;
  Vista  la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Vista la proposta del Capo di stato maggiore della difesa;
  Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  decreto  disciplina  la struttura ordinativa e le
competenze  dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, di
seguito denominato anche U.C.