IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

   In  data  odierna,  con  la  partecipazione  del  prof.  Francesco
Pizzetti,    presidente,    del    dott.    Giuseppe   Chiaravalloti,
vicepresidente,   del  dott.  Mauro  Paissan  e  del  dott.  Giuseppe
Fortunato,  componenti,  e  del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
   Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
   Visto,  in  particolare,  l'art.  4, comma 1, lett. d), del citato
Codice, il quale individua i dati sensibili;
   Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 26, comma 1, del Codice, i
soggetti  privati  e  gli  enti pubblici economici possono trattare i
dati  sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorita' e, ove
necessario,    con    il    consenso   scritto   degli   interessati,
nell'osservanza  dei  presupposti  e dei limiti stabiliti dal Codice,
nonche' dalla legge e dai regolamenti;
   Visto  il  comma  4,  lett.  d),  del  medesimo  art. 26, il quale
stabilisce che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento
anche  senza  consenso,  previa autorizzazione del Garante, quando il
trattamento medesimo e' necessario per adempiere a specifici obblighi
o  compiti  previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria  per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia
di  igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza
e   assistenza,  nei  limiti  previsti  dall'autorizzazione  e  ferme
restando  le  disposizioni  del  codice  di  deontologia  e  di buona
condotta di cui all'art. 111 del Codice;
   Considerato  che  il trattamento dei dati in questione puo' essere
autorizzato   dal   Garante  anche  d'ufficio  con  provvedimenti  di
carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di
trattamenti (art. 40 del Codice);
   Considerato  che  le  autorizzazioni  di carattere generale sinora
rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure
uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresi' superflua la
richiesta  di  singoli  provvedimenti  di  autorizzazione da parte di
numerosi titolari del trattamento;
   Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione
di   quelle   in  scadenza  il  31  dicembre  2005,  armonizzando  le
prescrizioni gia' impartite alla luce dell'esperienza maturata;
   Ritenuto  opportuno  che  anche  tali  nuove  autorizzazioni siano
provvisorie  e  a  tempo determinato, ai sensi dall'art. 41, comma 5,
del  Codice  e,  in  particolare, efficaci per il periodo di diciotto
mesi;
   Considerata  la  necessita'  di  garantire  il  rispetto di alcuni
principi  volti  a  ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo
che  i  trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le liberta'
fondamentali,   nonche'   per   la  dignita'  delle  persone,  e,  in
particolare,  per  il  diritto  alla  protezione  dei  dati personali
sancito all'art. 1 del Codice;
   Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili
e' effettuato nell'ambito dei rapporti di lavoro;
   Visto l'art. 167 del Codice;
   Visto  l'art.  11,  comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i
dati  trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;
   Visti  gli  articoli  31  e  seguenti del Codice e il disciplinare
tecnico  di  cui  all'Allegato  B) al medesimo Codice recanti norme e
regole sulle misure di sicurezza;
   Visto l'art. 41 del Codice;
   Visti gli atti d'ufficio;
   Viste   le  osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
   Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
                              Autorizza

   il  trattamento  dei  dati  sensibili  di cui all'art. 4, comma 1,
lett.  d),  del  Codice,  finalizzato  alla  gestione dei rapporti di
lavoro, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
   Prima   di   iniziare   o  proseguire  il  trattamento  i  sistemi
informativi  e  i programmi informatici sono configurati riducendo al
minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in
modo  da escluderne il trattamento quando le finalita' perseguite nei
singoli  casi  possono  essere  realizzate mediante, rispettivamente,
dati  anonimi  od  opportune modalita' che permettano di identificare
l'interessato  solo  in caso di necessita', in conformita' all'art. 3
del Codice.
   1) Ambito di applicazione.
   La presente autorizzazione e' rilasciata:
    - a)  alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti,
alle  associazioni  e agli organismi che sono parte di un rapporto di
lavoro  o  che  utilizzano  prestazioni  lavorative  anche  atipiche,
parziali  o  temporanee,  o  che  comunque  conferiscono  un incarico
professionale  alle figure indicate al successivo punto 2, lettere b)
e c);
    - b)  ad  organismi  paritetici  o  che gestiscono osservatori in
materia di lavoro, previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi,
dai regolamenti o dai contratti collettivi anche aziendali;
   l'autorizzazione riguarda anche l'attivita' svolta:
    - c)  dal  medico  competente in materia di igiene e di sicurezza
del  lavoro, in qualita' di libero professionista o di dipendente dei
soggetti di cui alla lettera a) o di strutture convenzionate;
    - d)    da    associazioni,    organizzazioni,    federazioni   o
confederazioni  rappresentative  di categorie di datori di lavoro, al
solo fine di perseguire le finalita' di cui al punto 3), lettera h).
   2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
   Il trattamento puo' riguardare i dati sensibili attinenti:
    - a)  a lavoratori subordinati, anche se parti di un contratto di
apprendistato,  o  di  formazione  e  lavoro,  o di inserimento, o di
lavoro  ripartito,  o  di  lavoro  intermittente o a chiamata, ovvero
prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione,
o   in   rapporto   di   tirocinio,  ovvero  ad  associati  anche  in
compartecipazione  e,  se  necessario  in  base  ai punti 3) e 4), ai
relativi familiari e conviventi;
    - b)   a   consulenti  e  a  liberi  professionisti,  ad  agenti,
rappresentanti e mandatari;
    - c)   a   soggetti   che  effettuano  prestazioni  coordinate  e
continuative,  anche nella modalita' di lavoro a progetto, o ad altri
lavoratori  autonomi in rapporto di collaborazione, anche sotto forma
di  prestazioni  di lavoro accessorio, con i soggetti di cui al punto
1);
    - d)  a candidati all'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui
alle lettere precedenti;
    - e)  a  persone  fisiche  che  ricoprono cariche sociali o altri
incarichi  nelle persone giuridiche, negli enti, nelle associazioni e
negli organismi di cui al punto 1);
    - f) a terzi danneggiati nell'esercizio dell'attivita' lavorativa
o professionale dai soggetti di cui alle precedenti lettere.
   3) Finalita' del trattamento.
   Il trattamento dei dati sensibili deve essere indispensabile:
    - a)  per  adempiere  o  per  esigere  l'adempimento di specifici
obblighi  o  per  eseguire specifici compiti previsti dalla normativa
comunitaria, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche
aziendali,  in  particolare  ai  fini dell'instaurazione, gestione ed
estinzione  del  rapporto  di lavoro, nonche' dell'applicazione della
normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, o
in  materia  di  igiene  e  sicurezza del lavoro o della popolazione,
nonche'  in  materia  fiscale,  sindacale,  di  tutela  della salute,
dell'ordine e della sicurezza pubblica;
    - b)  anche fuori dei casi di cui alla lettera a), in conformita'
alla  legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta
della  contabilita'  o  della  corresponsione  di  stipendi, assegni,
premi, altri emolumenti, liberalita' o benefici accessori;
    - c)  per  perseguire  finalita'  di  salvaguardia  della  vita o
dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo;
    - d)  per  far valere o difendere un diritto anche da parte di un
terzo  in  sede  giudiziaria,  nonche' in sede amministrativa o nelle
procedure  di  arbitrato  e  di conciliazione nei casi previsti dalle
leggi,  dalla  normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti
collettivi,  sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita'   e   per   il  periodo  strettamente  necessario  al  loro
perseguimento.  Qualora  i  dati  siano idonei a rivelare lo stato di
salute  e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere deve
essere di rango
   pari  a  quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto
della  personalita'  o  in un altro diritto o liberta' fondamentale e
inviolabile;
    - e)   per   esercitare   il  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi,  nel  rispetto  di quanto stabilito dalle leggi e dai
regolamenti in materia;
    - f)   per  adempiere  ad  obblighi  derivanti  da  contratti  di
assicurazione  finalizzati  alla  copertura  dei rischi connessi alla
responsabilita'  del  datore  di  lavoro  in  materia  di igiene e di
sicurezza  del  lavoro  e  di  malattie  professionali  o per i danni
cagionati   a   terzi   nell'esercizio  dell'attivita'  lavorativa  o
professionale;
    - g) per garantire le pari opportunita';
    - h)  per  perseguire  scopi  determinati e legittimi individuati
dagli   statuti   di   associazioni,  organizzazioni,  federazioni  o
confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai
contratti collettivi, in materia di assistenza sindacale ai datori di
lavoro.
   4) Categorie di dati.
   Il   trattamento  puo'  avere  per  oggetto  i  dati  strettamente
pertinenti  ai  sopra  indicati obblighi, compiti o finalita' che non
possano  essere  adempiuti  o  realizzati, caso per caso, mediante il
trattamento  di dati anonimi o di dati personali di natura diversa, e
in particolare:
    - a)  nell'ambito  dei  dati  idonei  a  rivelare  le convinzioni
religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere,  ovvero  l'adesione ad
associazioni  od organizzazioni a carattere religioso o filosofico, i
dati concernenti la fruizione di permessi e festivita' religiose o di
servizi  di mensa, nonche' la manifestazione, nei casi previsti dalla
legge, dell'obiezione di coscienza;
    - b)   nell'ambito   dei  dati  idonei  a  rivelare  le  opinioni
politiche,   l'adesione   a   partiti,   sindacati,  associazioni  od
organizzazioni  a  carattere politico o sindacale, i dati concernenti
l'esercizio  di  funzioni  pubbliche  e  di  incarichi  politici,  di
attivita'  o  di  incarichi  sindacali (sempre che il trattamento sia
effettuato  ai  fini  della  fruizione  di  permessi  o di periodi di
aspettativa  riconosciuti dalla legge o, eventualmente, dai contratti
collettivi  anche  aziendali),  ovvero  l'organizzazione di pubbliche
iniziative, nonche' i dati inerenti alle trattenute per il versamento
delle  quote  di  servizio  sindacale  o delle quote di iscrizione ad
associazioni od organizzazioni politiche o sindacali;
    - c) nell'ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, i
dati  raccolti e ulteriormente trattati in riferimento a invalidita',
infermita',  gravidanza,  puerperio  o allattamento, ad infortuni, ad
esposizioni  a  fattori  di  rischio,  all'idoneita'  psico-fisica  a
svolgere   determinate   mansioni,   all'appartenenza  a  determinate
categorie  protette,  nonche'  i  dati contenuti nella certificazione
sanitaria  attestante  lo  stato  di  malattia,  anche  professionale
dell'interessato,  o  comunque  relativi  anche all'indicazione della
malattia come specifica causa di assenza del lavoratore.
   5) Modalita' di trattamento.
   Fermi  restando  gli  obblighi previsti dagli articoli 11 e 14 del
Codice,   nonche'   dagli   articoli  31  e  seguenti  del  Codice  e
dall'Allegato   B)  al  medesimo  Codice,  il  trattamento  dei  dati
sensibili  deve  essere effettuato unicamente con operazioni, nonche'
con  logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente
indispensabili  in  rapporto  ai  sopra  indicati obblighi, compiti o
finalita'.
   I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
   La  comunicazione  di dati all'interessato deve avvenire di regola
direttamente  a  quest'ultimo  o  a  un  suo delegato (fermo restando
quanto previsto dall'art. 84, comma 1, del Codice), in plico chiuso o
con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti
non  autorizzati,  anche  attraverso  la  previsione  di  distanze di
cortesia.
   Restano  inoltre  fermi gli obblighi di informare l'interessato e,
ove  necessario,  di acquisirne il consenso scritto, in conformita' a
quanto previsto dagli articoli 13, 23 e 26 del Codice.
   6) Conservazione dei dati.
   Nel  quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma
1, lettera e), del Codice, i dati sensibili possono essere conservati
per  un  periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli
obblighi  o  ai  compiti di cui al punto 3), ovvero per perseguire le
finalita'  ivi  menzionate.  A  tal  fine,  anche  mediante controlli
periodici,   deve   essere   verificata   costantemente   la  stretta
pertinenza,  non  eccedenza  e indispensabilita' dei dati rispetto al
rapporto,  alla  prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o
cessati,  anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di
propria  iniziativa.  I  dati  che,  anche a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono
essere  utilizzati,  salvo che per l'eventuale conservazione, a norma
di  legge,  dell'atto  o  del  documento  che  li contiene. Specifica
attenzione  e'  prestata  per l'indispensabilita' dei dati riferiti a
soggetti  diversi  da  quelli  cui  si  riferiscono  direttamente  le
prestazioni e gli adempimenti.
   7) Comunicazione e diffusione dei dati.
   I  dati  sensibili  possono  essere  comunicati e, ove necessario,
diffusi  nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti
o  alle  finalita' di cui al punto 3), a soggetti pubblici o privati,
ivi  compresi  organismi  sanitari,  casse  e  fondi di previdenza ed
assistenza   sanitaria   integrativa  anche  aziendale,  istituti  di
patronato  e  di  assistenza  sociale,  centri di assistenza fiscale,
agenzie  per  il  lavoro, associazioni ed organizzazioni sindacali di
datori  di  lavoro  e di prestatori di lavoro, liberi professionisti,
societa'  esterne  titolari  di  un  autonomo  trattamento  di dati e
familiari dell'interessato.
   Ai  sensi  dell'art.  26,  comma  5,  del  Codice, i dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
   8) Richieste di autorizzazione.
   I   titolari   dei   trattamenti   che  rientrano  nell'ambito  di
applicazione   della   presente  autorizzazione  non  sono  tenuti  a
presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  Autorita',
qualora  il  trattamento  che si intende effettuare sia conforme alle
prescrizioni suddette.
   Le  richieste  di autorizzazione pervenute o che perverranno anche
successivamente  alla  data  di  adozione del presente provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
   Il   Garante   non   prendera'   in  considerazione  richieste  di
autorizzazione  per  trattamenti  da effettuarsi in difformita' dalle
prescrizioni   del   presente  provvedimento,  salvo  che,  ai  sensi
dell'art.  41  del  Codice,  il loro accoglimento sia giustificato da
circostanze  del  tutto  particolari  o da situazioni eccezionali non
considerate nella presente autorizzazione.
   9) Norme finali.
   Restano  fermi  gli  obblighi  previsti  da  norme  di  legge o di
regolamento,  ovvero  dalla  normativa  comunitaria, che stabiliscono
divieti  o  limiti  in materia di trattamento di dati personali e, in
particolare, dalle disposizioni contenute:
    - a) nell'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta al
datore  di  lavoro  ai  fini  dell'assunzione e nello svolgimento del
rapporto  di  lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi,
sulle  opinioni  politiche,  religiose  o  sindacali  del lavoratore,
nonche'   su   fatti   non   rilevanti   ai  fini  della  valutazione
dell'attitudine professionale del lavoratore;
    - b)  nell'art. 6 della legge 5 giugno 1990, n. 135, che vieta ai
datori  di  lavoro lo svolgimento di indagini volte ad accertare, nei
dipendenti  o  in persone prese in considerazione per l'instaurazione
di   un   rapporto   di   lavoro,   l'esistenza   di   uno  stato  di
sieropositivita';
    - c)  nelle  norme  in  materia  di  pari  opportunita' o volte a
prevenire discriminazioni;
    - d)  fermo  restando  quanto disposto dall'art. 8 della legge 20
maggio  1970,  n.  300,  nell'art.  10  del  decreto  legislativo  10
settembre  2003,  n. 276, che vieta alle agenzie per il lavoro e agli
altri  soggetti  privati  autorizzati  o  accreditati  di  effettuare
qualsivoglia  indagine  o  comunque  trattamento  di  dati  ovvero di
preselezione  di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle
convinzioni  personali,  alla  affiliazione  sindacale o politica, al
credo  religioso,  al  sesso,  all'orientamento  sessuale, allo stato
matrimoniale  o di famiglia o di gravidanza, alla eta', all'handicap,
alla   razza,   all'origine   etnica,  al  colore,  alla  ascendenza,
all'origine  nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute e
ad  eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, nonche'
di  trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente
attinenti  alle  loro  attitudini professionali e al loro inserimento
lavorativo.
   10) Efficacia temporale e disciplina transitoria.
   La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio
2006 fino al 30 giugno 2007, salve eventuali modifiche che il Garante
ritenga  di  dover  apportare  in  conseguenza  di  eventuali novita'
normative rilevanti in materia.
   La   presente   autorizzazione  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

       Roma, 21 dicembre 2005

                            Il presidente
                              Pizzetti

                       Il segretario generale
                             Buttarelli

                             Il relatore
                              Pizzetti