IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In  data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti,
presidente,  del  dott.  Giuseppe  Chiaravalloti, vicepresidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto,  in  particolare,  l'art.  4,  comma  1,  lett. d), del citato
Codice, il quale individua i dati sensibili;
Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  26,  comma  1, del Codice, i
soggetti  privati  e  gli  enti pubblici economici possono trattare i
dati  sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorita' e, ove
necessario,    con    il    consenso   scritto   degli   interessati,
nell'osservanza  dei  presupposti  e dei limiti stabiliti dal Codice,
nonche' dalla legge e dai regolamenti;
Visto il comma 4, lett. c), del medesimo art. 26, il quale stabilisce
che  i  dati  sensibili  possono  essere oggetto di trattamento anche
senza   consenso,   previa  autorizzazione  del  Garante,  quando  il
trattamento  medesimo  e'  necessario per svolgere una investigazione
difensiva  ai  sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque,
per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che
i  dati  siano  trattati  esclusivamente  per tali finalita' e per il
periodo  strettamente necessario al loro perseguimento, e che, quando
i  dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
dell'interessato   il   diritto   sia   di   rango   pari   a  quello
dell'interessato,  ovvero consista in un diritto della personalita' o
in un altro diritto o liberta' fondamentale inviolabile;
Considerato  che  il  trattamento  dei  dati in questione puo' essere
autorizzato   dal   Garante  anche  d'ufficio  con  provvedimenti  di
carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di
trattamenti (art. 40 del Codice);
Considerato  che  le  autorizzazioni  di  carattere  generale  sinora
rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure
uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresi' superflua la
richiesta  di  singoli  provvedimenti  di  autorizzazione da parte di
numerosi titolari del trattamento;
Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di
quelle  in scadenza il 31 dicembre 2005, armonizzando le prescrizioni
gia' impartite alla luce dell'esperienza maturata;
Ritenuto   opportuno   che  anche  tali  nuove  autorizzazioni  siano
provvisorie  e  a  tempo determinato, ai sensi dall'art. 41, comma 5,
del  Codice,  e,  in particolare, efficaci per il periodo di diciotto
mesi;
Considerata la necessita' di garantire il rispetto di alcuni principi
volti  a  ridurre  al  minimo  i  rischi di danno o di pericolo che i
trattamenti  potrebbero  comportare  per  i  diritti  e  le  liberta'
fondamentali,   nonche'   per   la  dignita'  delle  persone,  e,  in
particolare,  per  il  diritto  alla  protezione  dei  dati personali
sancito all'art. 1 del Codice;
Considerato  che il Garante ha rilasciato un'autorizzazione di ordine
generale  relativa  ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita  sessuale  (n. 2/2005, rilasciata il 21 dicembre 2005), anche in
riferimento alle predette finalita' di ordine giudiziario;
Considerato  che  numerosi  trattamenti  aventi  tali  finalita' sono
effettuati  con l'ausilio di investigatori privati, e che e' pertanto
opportuno  integrare  anche  le  prescrizioni  dell'autorizzazione n.
2/2005  mediante  un  ulteriore  provvedimento di ordine generale che
tenga  conto  dello  specifico  contesto dell'investigazione privata,
anche  al  fine  di  armonizzare  le  prescrizioni  da impartire alla
categoria;
Considerato  che  ulteriori misure ed accorgimenti saranno prescritti
dal  Garante  all'atto  della  sottoscrizione  del  citato  codice di
deontologia  e  di  buona  condotta in via di emanazione (art. 12 del
Codice);
Visto l'art. 167 del Codice;
Visto  l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati
trattati  in  violazione  della  disciplina  rilevante  in materia di
trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;
Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico
di  cui  all'Allegato  B)  al  medesimo Codice recanti norme e regole
sulle misure di sicurezza;
Visti   gli   articoli  42  e  seguenti  del  Codice  in  materia  di
trasferimento di dati personali all'estero;
Visto l'art. 41 del Codice;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste  le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale
ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

                              Autorizza

gli investigatori privati a trattare i dati sensibili di cui all'art.
4,  comma 1, lett. d), del Codice, secondo le prescrizioni di seguito
indicate.
Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e
i   programmi   informatici  sono  configurati  riducendo  al  minimo
l'utilizzazione  di  dati personali e di dati identificativi, in modo
da  escluderne  il  trattamento  quando  le  finalita' perseguite nei
singoli  casi  possono  essere  realizzate mediante, rispettivamente,
dati  anonimi  od  opportune modalita' che permettano di identificare
l'interessato  solo  in caso di necessita', in conformita' all'art. 3
del Codice.
1) Ambito di applicazione.
La presente autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta, alle
persone   fisiche  e  giuridiche,  agli  istituti,  agli  enti,  alle
associazioni   e   agli  organismi  che  esercitano  un'attivita'  di
investigazione  privata autorizzata con licenza prefettizia (art. 134
del  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni
e integrazioni).
2) Finalita' del trattamento.
Il  trattamento  puo' essere effettuato unicamente per l'espletamento
dell'incarico  ricevuto  dai  soggetti  di  cui  al  punto  1)  e  in
particolare:
 - a)  per  permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far
valere  o  difendere  in  sede  giudiziaria  un proprio diritto, che,
quando  i  dati  siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale  dell'interessato,  deve  essere  di rango pari a quello del
soggetto  al  quale  si  riferiscono i dati, ovvero consistente in un
diritto   della  personalita'  o  in  un  altro  diritto  o  liberta'
fondamentale ed inviolabile;
 - b)  su  incarico di un difensore in riferimento ad un procedimento
penale,  per  ricercare  e individuare elementi a favore del relativo
assistito  da utilizzare ai soli fini dell'esercizio del diritto alla
prova  (art.  190  del  codice di procedura penale e legge 7 dicembre
2000, n. 397).
Restano  ferme  le  altre  autorizzazioni generali rilasciate ai fini
dello   svolgimento   delle   investigazioni   in   relazione  ad  un
procedimento   penale  o  per  l'esercizio  di  un  diritto  in  sede
giudiziaria, in particolare:
 - a)  nell'ambito  dei rapporti di lavoro (autorizzazione n. 1/2005,
rilasciata il 21 dicembre 2005);
 - b) relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita  sessuale  (autorizzazione  n. 2/2005, rilasciata il 21 dicembre
2005);
 - c) da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni
(autorizzazione n. 3/2005, rilasciata il 21 dicembre 2005);
 - d)  da  parte dei liberi professionisti iscritti in albi o elenchi
professionali,  ivi  inclusi  i  difensori  e i relativi sostituti ed
ausiliari (autorizzazione n. 4/2005, rilasciata il 21 dicembre 2005);
 - e)  relativamente ai dati di carattere giudiziario (autorizzazione
n. 7/2005, rilasciata il 21 dicembre 2005).
3) Categorie di dati e interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il  trattamento  puo'  riguardare i dati sensibili di cui all'art. 4,
comma   1,  lett.  d)  del  Codice,  qualora  cio'  sia  strettamente
indispensabile  per  eseguire specifici incarichi conferiti per scopi
determinati  e  legittimi nell'ambito delle finalita' di cui al punto
1),  che non possano essere adempiute mediante il trattamento di dati
anonimi o di dati personali di natura diversa.
I  dati  devono  essere  pertinenti  e  non  eccedenti  rispetto agli
incarichi conferiti.
4) Modalita' di trattamento.
Gli  investigatori  privati  non  possono  intraprendere  di  propria
iniziativa  investigazioni,  ricerche  o  altre  forme di raccolta di
dati.  Tali  attivita'  possono  essere eseguite esclusivamente sulla
base  di  un  apposito  incarico  conferito per iscritto, anche da un
difensore, per le esclusive finalita' di cui al punto 2).
L'atto  di  incarico  deve menzionare in maniera specifica il diritto
che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento
penale  al  quale l'investigazione e' collegata, nonche' i principali
elementi  di  fatto  che  giustificano  l'investigazione e il termine
ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.
Fermi  restando  gli  obblighi  previsti  dagli  articoli 11 e 14 del
Codice,   nonche'   dagli   articoli  31  e  seguenti  del  Codice  e
dall'Allegato   B)  al  medesimo  Codice,  il  trattamento  dei  dati
sensibili  deve  essere effettuato unicamente con operazioni, nonche'
con  logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente
indispensabili in rapporto alle finalita' di cui al punto 2).
L'interessato  o la persona presso la quale sono raccolti i dati deve
essere  informata  ai  sensi  dell'art.  13  del  Codice,  ponendo in
particolare   evidenza   l'identita'   e  la  qualita'  professionale
dell'investigatore,  nonche'  la  natura facoltativa del conferimento
dei dati.
Nel  caso  in  cui  i  dati sono raccolti presso terzi, e' necessario
informare l'interessato e acquisire il suo consenso scritto (art. 13,
commi  1,  4 e 5 e art. 26, comma 4, del Codice), solo se i dati sono
trattati  per  un  periodo superiore a quello strettamente necessario
per  esercitare  il  diritto  in  sede  giudiziaria o per svolgere le
investigazioni  difensive,  oppure  se  i  dati  sono  utilizzati per
ulteriori  finalita'  non  incompatibili  con  quelle precedentemente
perseguite.
Il  difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono essere
informati periodicamente dell'andamento dell'investigazione, anche al
fine   di   permettere  loro  una  valutazione  tempestiva  circa  le
determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede
giudiziaria o al diritto alla prova.
L'investigatore   privato   deve  eseguire  personalmente  l'incarico
ricevuto  e  non  puo'  avvalersi di altri investigatori non indicati
nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico.
Nel  caso  in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali
responsabili  o  incaricati  del  trattamento in conformita' a quanto
previsto  dagli  articoli 29 e 30 del Codice, l'investigatore privato
deve   vigilare   con   cadenza  almeno  settimanale  sulla  puntuale
osservanza  delle  norme  di legge e delle istruzioni impartite. Tali
soggetti  possono  avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti
alla collaborazione ad essi richiesta.
Per quanto non previsto nella presente autorizzazione, il trattamento
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale deve
essere effettuato nel rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute
nell'autorizzazione  generale  n.  2/2005 e, allorche' rilasciata, in
quella  prevista dall'art. 90 del Codice, in particolare per cio' che
riguarda le informazioni relative ai nascituri e ai dati genetici.
Il  trattamento  dei dati deve inoltre rispettare le prescrizioni del
codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 135 del
Codice in via di definizione.
5) Conservazione dei dati.
Nel  quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1,
lett.  e),  del Codice i dati sensibili possono essere conservati per
un  periodo  non  superiore  a  quello  strettamente  necessario  per
eseguire l'incarico ricevuto.
A  tal  fine  deve  essere  verificata  costantemente, anche mediante
controlli   periodici,   la   stretta  pertinenza,  non  eccedenza  e
indispensabilita'  dei  dati  rispetto  alle  finalita'  perseguite e
all'incarico conferito.
Una   volta   conclusa   la  specifica  attivita'  investigativa,  il
trattamento  deve  cessare  in  ogni  sua  forma, fatta eccezione per
l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito
l'incarico.
La  mera  pendenza  del  procedimento  al  quale  l'investigazione e'
collegata,  ovvero  il  passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa
della  formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi,
una  giustificazione  valida  per  la conservazione dei dati da parte
dell'investigatore privato.
6) Comunicazione e diffusione dei dati.
I  dati  possono  essere  comunicati  unicamente  al  soggetto che ha
conferito l'incarico.
I  dati  non  possono  essere  comunicati  ad  un altro investigatore
privato,   salvo   che  questi  sia  stato  indicato  nominativamente
nell'atto  di  incarico  e  la  comunicazione  sia  necessaria per lo
svolgimento dei compiti affidati.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere comunicati
alle  autorita'  competenti  solo  se  e' necessario per finalita' di
prevenzione,  accertamento  o repressione dei reati, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
I dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale non possono
essere diffusi.
7) Richieste di autorizzazione.
I  titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione
della  presente  autorizzazione  non  sono  tenuti  a  presentare una
richiesta   di   autorizzazione   a   questa  Autorita',  qualora  il
trattamento  che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni
suddette.
Le  richieste  di  autorizzazione  pervenute  o che perverranno anche
successivamente  alla  data  di  adozione del presente provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
Il   Garante   non   prendera'   in   considerazione   richieste   di
autorizzazione  per  trattamenti  da  effettuarsi in difformita' alle
prescrizioni   del   presente  provvedimento,  salvo  che,  ai  sensi
dell'art.  41  del  Codice,  il loro accoglimento sia giustificato da
circostanze  del  tutto  particolari  o da situazioni eccezionali non
considerate nella presente autorizzazione.
8) Norme finali.
Restano  fermi  gli  obblighi  previsti  dalla normativa comunitaria,
ovvero da norme di legge o di regolamento, che stabiliscono divieti o
limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:
 - a)  dagli  articoli 4 (impianti e apparecchiature per finalita' di
controllo a distanza dei lavoratori) e 8 (indagini sulle opinioni del
lavoratore  o  su altri fatti non rilevanti ai fini della valutazione
dell'attitudine  professionale)  della legge 20 maggio 1970, n. 300 e
dall'art.  10  (indagini  sulle opinioni del lavoratore e trattamenti
discriminatori) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
 - b)   dalla   legge   5   giugno   1990,  n.  135,  in  materia  di
sieropositivita' e di infezione da HIV;
 - c) dalle norme volte a prevenire discriminazioni;
 - d)  dall'art.  734-bis  del  Codice  penale,  il  quale  vieta  la
divulgazione  non consensuale delle generalita' o dell'immagine della
persona offesa da atti di violenza sessuale.
Restano  fermi,  in  particolare,  gli  obblighi  previsti in tema di
liceita' e di correttezza nell'uso di strumenti o apparecchiature che
permettono  la raccolta di informazioni anche sonore o visive, ovvero
in  tema di accesso a banche dati o di cognizione del contenuto della
corrispondenza   e  di  comunicazioni  o  conversazioni  telefoniche,
telematiche o tra soggetti presenti.
Resta   ferma   la  facolta'  per  le  persone  fisiche  di  trattare
direttamente  dati  per  l'esclusivo  fine della tutela di un proprio
diritto  in  sede giudiziaria, anche nell'ambito delle investigazioni
relative  ad  un  procedimento penale. In tali casi, il Codice non si
applica  anche  se  i  dati  sono  comunicati  occasionalmente ad una
autorita'  giudiziaria  o  a  terzi,  sempre  che  i  dati  non siano
destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione (art. 5,
comma 3, del Codice).
9) Efficacia temporale e disciplina transitoria.
La  presente  autorizzazione  ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio
2006 fino al 30 giugno 2007, salve eventuali modifiche che il Garante
ritenga  di  dover  apportare  in  conseguenza  di  eventuali novita'
normative rilevanti in materia.
La  presente autorizzazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 21 dicembre 2005

                            Il presidente
                              Pizzetti

                       Il segretario generale
                             Buttarelli

                             Il relatore
                              Fortunato