Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
    Esaminata  la domanda inoltrata dal consorzio della denominazione
San   Gimignano   il   22 settembre   2005,  intesa  ad  ottenere  la
possibilita'  di  prevedere  anche l'utilizzo della bottiglia di tipo
bordolese   nell'art.   8   del   disciplinare  di  produzione  della
denominazione di origine controllata dei vini «San Gimignano»;
    Visto  il  nulla  osta  della regione Toscana sulla domanda sopra
citata;
    Ha   espresso,   nella  riunione  del  15 dicembre  2005,  parere
favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione
del   relativo  decreto  direttoriale,  il  testo  dell'art.  8,  del
disciplinare   di   produzione  di  che  trattasi,  come  di  seguito
riportato.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alle suddette proposte di
modifica  al  disciplinare  di  produzione dovranno, in regola con le
disposizione  contenute  nel  decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e
successive   modifiche   ed   integrazioni,   essere   inviate  dagli
interessati  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali -
Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  via  Sallustiana  n.  10  - 00187 Roma - entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.