L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS


Nella riunione del 19 dicembre 2005

Visti:
 - la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
 - la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 - il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 - il  decreto  del Ministero delle attivita' produttive 29 settembre
2005 (di seguito: decreto 29 settembre 2005);
 - la  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  Autorita)  12  dicembre  2003,  n. 152/03 (di seguito:
deliberazione n. 152/03).

Considerato che:
 - l'Autorita'   con   la   deliberazione   n.  152/03  ha  stabilito
disposizioni  in  tema di assicurazione dei clienti finali civili del
gas distribuito a mezzo di gasdotti locali;
 - il   Comitato   Italiano  Gas  (di  seguito:  Cig),  al  quale  la
deliberazione  n.  152/03  ha  affidato  tra  l'altro  il  compito di
stipulare il contratto nazionale di assicurazione a favore di tutti i
clienti  finali  civili  del  gas,  ha provveduto ad estendere in via
volontaria,  a far data dal 14 giugno 2005, la copertura assicurativa
anche  ai  clienti  finali civili che vengono forniti direttamente da
reti di trasporto;
 - il Ministro delle attivita' produttive con il decreto 29 settembre
2005  ha  esteso  alle imprese di trasporto regionale quanto disposto
dall'Autorita' per i distributori di gas in tema di assicurazione dei
clienti  finali  civili  del gas, prevedendo che l'Autorita' adotti i
necessari  provvedimenti  per  dare attuazione a quanto stabilito dal
decreto stesso;
 - il  Cig ha fatto pervenire all'Autorita' una nota (Prot. 28684 del
2  dicembre  2005)  con  la  quale  ha segnalato che la comunicazione
relativa  all'assicurazione  di  cui  alla  deliberazione  n. 152/03,
riportata  sulle  fatture inviate dalle imprese di vendita ai clienti
finali  del  gas,  spesso risulta non chiara ed ha formulato proposte
per migliorare le informazioni rese disponibili ai clienti finali;
 - l'esistenza dell'assicurazione di cui alla deliberazione n. 152/03
non e' ancora a conoscenza di tutti i clienti finali civili del gas.

Ritenuto che:

 - al  fine  di  dare  attuazione  a  quanto  disposto dal decreto 29
settembre  2005  si  rendano necessarie integrazioni e modifiche alla
deliberazione n. 152/03 che disciplinano l'estensione alle imprese di
trasporto  regionale  di  quanto  gia' previsto per i distributori in
tema  di  assicurazione  dei  clienti  finali civili del gas da parte
della medesima deliberazione n. 152/03 nel caso in cui siano presenti
clienti  finali  civili  forniti direttamente dalla rete di trasporto
regionale;
 - sia  altresi'  opportuno estendere le disposizioni contenute nella
deliberazione  n.  152/03  anche alle imprese di trasporto nazionale,
laddove  siano forniti direttamente dalla rete di trasporto nazionale
clienti  finali  civili,  che  gia'  usufruiscono,  se  pure  in  via
volontaria,  delle  coperture  assicurative  ai  sensi  della  stessa
deliberazione n. 152/03;
 - l'estensione   della  deliberazione  n.  152/03  alle  imprese  di
trasporto  nazionale  di cui al precedente alinea si rende necessaria
al   fine   sia  di  assicurare  la  copertura  dei  costi  derivanti
dall'assicurazione  sia  di  evitare disparita' di tutela dei clienti
finali  civili  del gas soprattutto in relazione alle informazioni da
rendere disponibili perche' i clienti finali civili possano avvalersi
all'occorrenza dell'assicurazione;
 - sia   opportuno,   tenuto   conto   di   quanto   gia'   formulato
dall'Autorita'  a suo tempo in consultazione e delle recenti proposte
inviate  dal  Cig,  integrare  gli  obblighi di informazione previsti
dalla  deliberazione n. 152/03 al fine di garantire a tutti i clienti
finali   civili  del  gas  informazioni  complete,  comprensibili  ed
uniformi in tema di assicurazione ai sensi della stessa deliberazione
n. 152/03.

                              DELIBERA

1.   di   approvare   le  seguenti  modifiche  ed  integrazioni  alla
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 12
dicembre 2003, n. 152/03:
 - a.  nel  titolo  del  provvedimento  dopo  le  parole  "a mezzo di
gasdotti locali" sono aggiunte le parole "o di reti di trasporto";
 - b.  all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte le seguenti definizioni
con  conseguente  modifica  dell'ordine  alfabetico delle definizioni
stesse:
   - "attivita'  di  trasporto"  e'  il  servizio  di  trasporto e di
dispacciamento  di  gas  naturale  o  anche  solo di trasporto di gas
naturale  svolto  attraverso  reti di gasdotti, esclusi i gasdotti di
coltivazione e le reti di distribuzione;
   - "impresa  di trasporto" e' il soggetto che svolge l'attivita' di
trasporto;
   - "rete  di trasporto" e' la rete nazionale di gasdotti o una rete
regionale di gasdotti;
   - "rete  nazionale  di  gasdotti" e' la rete di trasporto definita
con  decreto  del  Ministero  delle  Attivita'  Produttive  ai  sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 164/00;
   - "reti  regionali di gasdotti" sono le reti di gasdotti per mezzo
delle   quali   viene   svolta  l'attivita'  di  trasporto  ai  sensi
dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  ii) del decreto legislativo n.
164/00, esclusa la rete nazionale di gasdotti;
 - c.  all'articolo  1,  comma  1,  nella definizione "cliente finale
civile" dopo le parole "a mezzo di un impianto di distribuzione" sono
aggiunte le parole "o di una rete di trasporto";
 - d)  all'articolo 1, comma 1, nella definizione "punto di consegna"
dopo  le  parole  "o  gestito  dal  cliente finale;" sono aggiunte le
parole  "nel  caso di cliente finale fornito direttamente da una rete
di  trasporto  e'  il  punto  di  confine  tra  la rete di proprieta'
dell'impresa   di  trasporto  o  gestita  da  essa  e  l'impianto  di
proprieta' o gestito dal cliente finale;";
 - e) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole "tramite un impianto di
distribuzione" sono aggiunte le parole "o una rete di trasporto";
 - f)  all'articolo  2,  comma  3,  dopo  le parole "dalla componente
addizionale  della  tariffa di distribuzione" sono aggiunte le parole
"e dalla componente addizionale della tariffa di trasporto";
 - g)  all'articolo 3, comma 2, lettera e, il punto iv) e' sostituito
dal seguente:
    "iv)  le  modalita'  che i distributori e le imprese di trasporto
debbono  seguire per il versamento alla Cassa degli importi di cui al
comma  5.1,  lettera  a),  e di cui al comma 5.4, lettera a), e degli
eventuali interessi di mora.";
 - h) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole "dell'addizionale sulla
tariffa di distribuzione" sono aggiunte le parole "e dell'addizionale
sulla tariffa di trasporto";
 - i)  all'articolo  4,  comma  2, dopo le parole "le modalita' che i
distributori" sono aggiunte le parole "e le imprese di trasporto";
 - j) all'articolo 4, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "4.4  La  Cassa  riscuote  gli  importi  non versati da parte dei
distributori e delle imprese di trasporto applicando gli interessi di
mora  di  cui  al  comma  4.2 sulla base delle informazioni di cui al
comma 5.1, lettera a) e di cui al comma 5.4, lettera a)";
 - k)  all'articolo  4,  comma  5, dopo le parole "somme ricevute dai
distributori" sono aggiunte le parole "e dalle imprese di trasporto";
 - l)  nel  titolo  dell'articolo 5 dopo le parole "del distributore"
sono aggiunte le parole "e dell'impresa di trasporto";
 - m) all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    "5.3  Il  distributore pubblica nel proprio sito internet, in una
sezione   facilmente   accessibile  individuata  come  "assicurazione
clienti  finali",  le  informazioni  di cui al comma 3.2, lettera e),
punti i), ii) e iii) e il testo riportato in Allegato B";
 - n)  all'articolo  5,  dopo  il  comma  3, sono aggiunti i seguenti
commi:
    "5.4  Con decorrenza dall' 1 ottobre 2006 l'impresa di trasporto,
nel  caso  vi  siano clienti finali civili forniti direttamente dalle
reti di trasporto da essa gestite:
     a)  determina entro il 15 novembre di ogni anno, tenuto conto di
quanto  indicato  dal  comma 7.5, il numero dei clienti finali civili
allacciati  alle  reti  di trasporto da essa gestite alla data del 30
settembre  dell'anno  termico  precedente e gli importi da addebitare
agli  utenti  del  servizio  di trasporto collegati ai clienti finali
civili  di  cui  sopra,  calcolati  ai  sensi del medesimo comma 7.5;
comunica tali informazioni entro la stessa data alla Cassa;
     b)  addebita,  entro il 30 novembre di ogni anno, gli importi di
cui  alla precedente lettera a) agli utenti del servizio di trasporto
collegati ai clienti finali civili di cui sopra.
    5.5  Entro  il  31  gennaio  2007,  e successivamente con cadenza
annuale  entro lo stesso termine, l'impresa di trasporto, nel caso vi
siano  clienti  finali  civili  forniti  direttamente  dalle  reti di
trasporto  da  essa  gestite,  versa alla Cassa gli importi di cui al
comma  5.4, lettera a). 11 ritardato versamento comporta il pagamento
da  parte  dell'impresa  di  trasporto  degli interessi di mora nella
misura stabilita dalla Cassa.
    5.6  L'impresa  di  trasporto,  nel  caso vi siano clienti finali
civili  forniti direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite,
pubblica  nel  proprio  sito  internet,  in  una  sezione  facilmente
accessibile  individuata  come  "assicurazione  clienti  finali",  le
informazioni  di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii) e iii) e
il testo riportato in Allegato B.";
 - o)  all'articolo 6, comma 1, dopo le parole "gli importi di cui al
comma  5.1,  lettera  b)"  sono  aggiunte le parole "e all'impresa di
trasporto gli importi di cui al comma 5.4, lettera b)";
 - p)  all'articolo  6,  la lettera b del comma 2 e' sostituita dalla
seguente:
    "b)  pubblica  almeno  una volta nell'anno termico sulla bolletta
del  gas una nota informativa sull'assicurazione, indicando il numero
verde  e  l'indirizzo  e-mail messi a disposizione dal Cig; inserisce
inoltre in ogni bolletta del gas, evidenziandola a parte, la dicitura
"ASSICURAZIONE  CLIENTI FINALI - Chiunque usi, anche occasionalmente,
il  gas  fornito  tramite  reti  di  distribuzione  urbana  o reti di
trasporto,  beneficia in via automatica di una copertura assicurativa
contro  gli  incidenti  da  gas,  ai  sensi  della delibera n. 152/03
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas.  Per ulteriori
informazioni  si  puo' contattare direttamente il Cig al numero verde
800929286   o  con  le  modalita'  indicate  nel  suo  sito  internet
www.cig.it, alla pagina intitolata "Assicurazione utenti finali";
 - q)  all'articolo  6,  la lettera d del comma 2 e' sostituita dalla
seguente:
    "d) pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente
accessibile  individuata  come  "assicurazione  clienti  finali",  le
informazioni  di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii) e iii) e
il testo riportato in Allegato B."
 - r) all'articolo 6, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    "6.3  Con decorrenza dall' 1 ottobre 2004, il venditore trasmette
entro  il  31  ottobre di ogni anno al distributore ed all'impresa di
trasporto una comunicazione contenente:
     a)  il  numero  dei clienti finali civili forniti dagli impianti
gestiti  dal  distributore  o direttamente dalle reti dell'impresa di
trasporto alla data del 30 settembre precedente;
     b)  l'elenco nominativo dei clienti finali, diversi da quelli di
cui  alla lettera a), forniti dagli impianti gestiti dal distributore
o  direttamente dalle reti dell'impresa di trasporto alla data del 30
settembre precedente.";
 - s)  nel  titolo  dell'articolo  7  dopo le parole "alla tariffa di
distribuzione" sono aggiunte le parole "e alla tariffa di trasporto";
 - t) all'articolo 7, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma:
    "7.5 Con decorrenza dall' l ottobre 2006, l'impresa di trasporto,
nel  caso  vi  siano clienti finali civili forniti direttamente dalle
reti di trasporto da essa gestite, ai fini della determinazione della
componente  addizionale  alla  tariffa  di  trasporto  applica quanto
disposto  dai  precedenti  commi  7.1,  7.2  e 7.3 con riferimento al
servizio   di   trasporto   ed   ai  clienti  finali  civili  forniti
direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite alla data del 30
settembre  dell'anno termico precedente a quello considerato e del 30
settembre dell'anno termico considerato.";
 - u) all'articolo 8, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma:
    "8.7 Limitatamente all'anno termico 2005-2006:
     a) il venditore:
      (i) entro il 15 gennaio 2006 trasmette all'impresa di trasporto
la  comunicazione  di  cui  al  comma  6.3 con riferimento ai clienti
finali civili forniti direttamente da reti di trasporto;
      (ii)  entro  il  30 giugno 2006 attua quanto disposto dai commi
6.2, lettere b) e d);
     b) l'impresa di trasporto:
      (i)  entro il 31 gennaio 2006 determina, tenuto conto di quanto
indicato  dal  comma 7.5, il numero dei clienti finali civili forniti
direttamente dalle reti di trasporto da essa gestite alla data del 30
settembre  2005  e gli importi da addebitare agli utenti del servizio
di  trasporto  collegati  ai  clienti  finali  civili  di  cui sopra,
calcolati  ai sensi del comma 7.5; entro la stessa data comunica tali
informazioni alla Cassa;
      (ii)  entro  il 15 febbraio 2006 addebita gli importi di cui al
precedente  punto (i) agli utenti del servizio di trasporto collegati
ai  clienti  finali  civili  forniti  direttamente dalle reti da essa
gestite;
      (iii) entro il 28 febbraio 2006 versa alla Cassa gli importi di
cui  al  precedente  punto  (i).  Il ritardato versamento comporta il
pagamento  da parte dell'impresa di trasporto degli interessi di mora
nella misura stabilita dalla Cassa.";
 - v)  all'articolo  9,  comma  1,  le  parole  "l'Allegato  A che ne
costituisce  parte  integrante  e  sostanziale" sono sostituite dalle
parole  "l'Allegato  A  e  l'Allegato  B  che  ne costituiscono parte
integrante e sostanziale";
 - w)  la  deliberazione  n.  152/03  e'  integrata  dall'Allegato B,
allegato   al   presente  provvedimento,  di  cui  costituisce  parte
integrante e sostanziale;
2.  di  prevedere  che il presente provvedimento sia pubblicato sulla
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  e sul sito internet
dell'Autorita'  (www.  autorita.  energia.  it),  affinche'  entri in
vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
3.  di  pubblicare  sul  sito internet dell'Autorita' (www. autorita.
energia.  it)  il  testo della deliberazione dell'Autorita' n. 152/03
come  risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il
presente provvedimento.

19 dicembre 2005

                                      Il Presidente: Alessandro Ortis