IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                                  e
                IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'

  Vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio dell'Unione europea del
29 giugno  2000,  che attua il principio della parita' di trattamento
fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e
in  particolare l'art. 7, comma 2 secondo cui gli Stati membri devono
riconoscere   alle   associazioni,  organizzazioni  o  altre  persone
giuridiche,  che  abbiano  un  legittimo  interesse  a  garantire  il
rispetto  delle  disposizioni della suddetta Direttiva, il diritto di
avviare,  in  via  giurisdizionale  o  amministrativa,  per conto o a
sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, una
procedura  finalizzata  all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla
medesima Direttiva;
  Vista  la  legge  1° marzo  2002,  n.  39 recante «Disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 2001, ed in particolare
l'art. 29;
  Visto  il  decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, di attuazione
della  direttiva  2000/43/CE, e in particolare l'art. 5, comma 1, che
conferisce  la  legittimazione ad agire per la tutela giurisdizionale
avverso  gli  atti  e comportamenti discriminatori basati sul fattore
razziale  o  etnico  alle  associazioni  e  agli  enti inseriti in un
apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita';
  Considerato  che  l'art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo
prevede  l'inserimento nel predetto elenco delle associazioni e degli
enti  iscritti  nel  registro di cui all'art. 52, comma 1, lettera a)
del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
nonche'  delle associazioni e degli enti iscritti nel registro di cui
all'art. 6 del medesimo decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215;
  Visto  che, ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera a), del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  31 agosto 1999, n. 394, presso il
Ministero  del lavoro e delle politiche sociali e' da tempo operativo
il  registro  delle  associazioni e degli enti che svolgono attivita'
per  favorire  l'integrazione  sociale  degli stranieri e che di tali
organismi   n.   235   hanno  manifestato  la  propria  volonta'  per
l'inserimento nell'elenco in oggetto;
  Visto   che  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
Dipartimento per le pari opportunita', e' stato istituito il registro
di  cui al su citato art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.
215,  riservato  agli enti e alle associazioni che svolgono attivita'
nel  campo  della lotta alle discriminazioni e della promozione della
parita'  di  trattamento e che tutti gli organismi ivi iscritti hanno
manifestato  la  propria  volonta'  per  l'inserimento nell'elenco in
questione;
  Rilevata,  pertanto,  la  necessita'  di  istituire l'elenco di cui
all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 in
cui  far  confluire le associazioni e gli enti iscritti in entrambi i
registri di cui sopra e che hanno espresso una chiara volonta' in tal
senso, al fine unico del conferimento della richiamata legittimazione
ad  agire  in  giudizio,  conservando ciascun registro l'autonomia di
scopi per cui e' stato previsto e istituito;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  E'  approvato  l'allegato  elenco  delle  associazioni e degli enti
legittimati  ad agire in giudizio in nome, per conto o a sostegno del
soggetto  passivo  della  discriminazione basata su motivi razziali o
etnici  di  cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 215.