IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che, al fine di conseguire l'obiettivo della continuita' territoriale per la Sardegna, prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione, oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, disponga con proprio decreto, in conformita' al contenuto del regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunita' alle rotte intracomunitarie, ed alle conclusioni della conferenza di servizi prevista dal comma 2 del citato art. 36 della legge n. 144/1999, gli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi di linea effettuati fra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali; Vista la delega conferita con nota n. 12000/2005/SP del 19 maggio 2005, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al presidente della regione autonoma della Sardegna, ai sensi del comma 2 del citato art. 36 della legge n. 144/1999, ad indire e presiedere una conferenza di servizi, con il compito di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, indicando: le tipologie e i livelli tariffari, i soggetti che usufruiscono di sconti particolari, il numero dei voli, gli orari dei voli, i tipi di aeromobili, la capacita' offerta; Visti i verbali delle riunioni della conferenza di servizi di cui sopra, che ha individuato i contenuti dell'onere di servizio pubblico; Visto l'art. 4 del regolamento CEE 2408/92 del Consiglio in data 23 luglio 1992, che detta disposizioni in ordine alle modalita' da seguire, da parte degli Stati membri, per imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso aeroporti che servono regioni periferiche o in via di sviluppo dei rispettivi territori o una rotta a bassa densita' di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel suo territorio; Vista la comunicazione alla Commissione europea n. 904468 del 29 dicembre 2005; Viste le note informative n. 90489, 90490, 90491 e 90492 del 13 dicembre 2005 e n. 904379 e 904380 del 19 dicembre 2005, con le quali, ai sensi dell'art. 4.1. a) del regolamento CEE 2408/92, viene comunicato ai vettori aerei che operano sulle rotte mteressate che e' stata avviata la procedura per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte: Alghero-Roma e viceversa, Alghero-Milano e viceversa, Cagliari-Roma e viceversa, Cagliari-Milano e viceversa, Olbia-Roma e viceversa, Olbia-Milano e viceversa; Visti i decreti ministeriale 1° agosto 2000 e 21 dicembre 2000 aventi per oggetto rispettivamente: «determinazione del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sardegna e «modificazioni al decreto 1° agosto 2000, recante determinazione del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sardegna»; Ritenuta la necessita' di continuare ad assicurare la continuita' territoriale tra la Sardegna e i sistemi aeroportuali di Roma e Milano attraverso la sola imposizione di oneri di servizio pubblico senza esclusiva e senza oneri finanziari a carico dello Stato, garantendo la massima opportunita' di mobilita'; Decreta: Art. 1. Al fine di assicurare la continuita' territoriale della Sardegna, i servizi aerei di linea relativi alle rotte Alghero-Roma e viceversa, Alghero-Milano e viceversa, Cagliari-Roma e viceversa, Cagliari-Milano e viceversa, Olbia-Roma e viceversa, Olbia-Milano e viceversa, sono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.