IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che, al fine di
conseguire   l'obiettivo   della   continuita'  territoriale  per  la
Sardegna,  prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione,
oggi  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, disponga con
proprio  decreto,  in conformita' al contenuto del regolamento CEE n.
2408/92  del  Consiglio  del 23 luglio 1992, concernente disposizioni
sull'accesso   dei   vettori   aerei   della   comunita'  alle  rotte
intracomunitarie,  ed  alle  conclusioni  della conferenza di servizi
prevista  dal comma 2 del citato art. 36 della legge n. 144/1999, gli
oneri   di  servizio  pubblico  relativamente  ai  servizi  di  linea
effettuati  fra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali
aeroporti nazionali;
  Vista  la  delega conferita con nota n. 12000/2005/SP del 19 maggio
2005,   dal   Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  al
presidente  della regione autonoma della Sardegna, ai sensi del comma
2  del citato art. 36 della legge n. 144/1999, ad indire e presiedere
una  conferenza  di  servizi, con il compito di precisare i contenuti
dell'onere  di servizio pubblico, indicando: le tipologie e i livelli
tariffari,  i  soggetti  che  usufruiscono  di sconti particolari, il
numero  dei  voli,  gli  orari  dei  voli,  i  tipi di aeromobili, la
capacita' offerta;
  Visti  i  verbali delle riunioni della conferenza di servizi di cui
sopra,   che  ha  individuato  i  contenuti  dell'onere  di  servizio
pubblico;
  Visto  l'art.  4  del regolamento CEE 2408/92 del Consiglio in data
23 luglio  1992,  che  detta disposizioni in ordine alle modalita' da
seguire,  da  parte degli Stati membri, per imporre oneri di servizio
pubblico   riguardo  ai  servizi  aerei  di  linea  effettuati  verso
aeroporti  che  servono  regioni periferiche o in via di sviluppo dei
rispettivi  territori  o una rotta a bassa densita' di traffico verso
un qualsiasi aeroporto regionale nel suo territorio;
  Vista  la  comunicazione  alla Commissione europea n. 904468 del 29
dicembre 2005;
  Viste  le  note  informative  n.  90489,  90490,  90491 e 90492 del
13 dicembre  2005  e  n. 904379 e 904380 del 19 dicembre 2005, con le
quali,  ai sensi dell'art. 4.1. a) del regolamento CEE 2408/92, viene
comunicato ai vettori aerei che operano sulle rotte mteressate che e'
stata  avviata la procedura per l'imposizione degli oneri di servizio
pubblico sulle rotte:
    Alghero-Roma    e    viceversa,   Alghero-Milano   e   viceversa,
Cagliari-Roma  e viceversa, Cagliari-Milano e viceversa, Olbia-Roma e
viceversa, Olbia-Milano e viceversa;
  Visti  i  decreti  ministeriale  1° agosto  2000 e 21 dicembre 2000
aventi  per  oggetto  rispettivamente:  «determinazione del contenuto
degli  oneri  di  servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e
per  la  Sardegna e «modificazioni al decreto 1° agosto 2000, recante
determinazione  del  contenuto degli oneri di servizio pubblico per i
servizi aerei di linea da e per la Sardegna»;
  Ritenuta  la  necessita' di continuare ad assicurare la continuita'
territoriale  tra  la  Sardegna  e  i  sistemi aeroportuali di Roma e
Milano  attraverso  la sola imposizione di oneri di servizio pubblico
senza  esclusiva  e  senza  oneri  finanziari  a  carico dello Stato,
garantendo la massima opportunita' di mobilita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al fine di assicurare la continuita' territoriale della Sardegna, i
servizi  aerei di linea relativi alle rotte Alghero-Roma e viceversa,
Alghero-Milano    e    viceversa,    Cagliari-Roma    e    viceversa,
Cagliari-Milano  e  viceversa, Olbia-Roma e viceversa, Olbia-Milano e
viceversa,  sono  sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le
modalita'  indicate  nell'allegato,  che costituisce parte integrante
del presente decreto.