LA  CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
              PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

    Nell'odierna seduta del 15 dicembre 2005:
    Visto  l'art.  117 della Costituzione che al comma 3 annovera tra
le  materie  di  legislazione  concorrente la «tutela della salute» e
«l'alimentazione»;
    Visto  l'art.  8,  comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il
quale  prevede  che,  in sede di Conferenza Stato-Regioni, il Governo
puo'   promuovere   la  stipula  di  intese  dirette  a  favorire  il
raggiungimento di obiettivi comuni;
    Visto  il  decreto  legislativo del 3 marzo 1993, n. 123, recante
«Attuazione   della   direttiva   89/397/CEE  relativa  al  controllo
ufficiale  dei  prodotti  alimentari»,  ed  in  particolare l'art. 11
riguardante   il  riscontro  di  una  frode  tossica  o  di  prodotti
alimentari nocivi o pericolosi per la salute pubblica;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995
recante  «Atti  di  indirizzo  e  coordinamento  alle  regioni  delle
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  sui  criteri uniformi per
l'elaborazione  dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e
delle bevande»;
    Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997, n. 155, recante
«Attuazione delle direttive 99/43/CEE e 96/3/CEE concernenti l'igiene
dei  prodotti  alimentari», ed in particolare l'art. 3 che stabilisce
l'obbligo  da  parte  dei  responsabili delle industrie alimentari di
ritirare  dal commercio, i prodotti alimentari che possono presentare
un rischio immediato per la salute pubblica;
    Visto  il  regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  28 gennaio 2002 che istituisce i principi e requisiti
generali   della   legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza  alimentare,  ed  in  particolare il capo IV riguardante il
sistema di allarme rapido, la gestione delle crisi e le situazioni di
emergenza;
    Considerato  che  per  garantire  la tutela della salute pubblica
nelle    situazioni   di   emergenza   attraverso   l'assunzione   di
provvedimenti  che consentano di impedire la commercializzazione e il
consumo  di  prodotti  alimentari  nocivi  o pericolosi e' necessario
stabilire delle procedure rapide ed efficaci;
    Considerate  le  difficolta'  gestionali  emerse in occasione del
verificarsi di emergenze dovute alla presenza sul mercato di alimenti
nocivi o pericolosi per la salute pubblica;
    Vista  la  nota  del  18 novembre 2005, con la quale il Ministero
della salute ha formalizzato la proposta di intesa in esame, volta ad
emanare  linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta
nazionale  per  alimenti  destinati  al  consumo  umano  al  fine  di
pervenire  ad  una  uniformita'  e  ad una standardizzazione di detto
sistema  di  allerta  per  garantire  la  piena  tutela  della salute
pubblica;
    Acquisito  nel  corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e
dei  presidenti  delle  regioni  e  province autonome sul testo della
presente intesa, nei termini di cui all'allegato sub 1;
                           Sancisce intesa
tra  il  Ministero  della salute e le regioni e le province autonome,
nei  termini di cui all'allegato sub 1, richiamato in premessa, parte
integrante del presente atto.
      Roma, 15 dicembre 2005
                                             Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino