IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni,
che  ha  istituito  il  fondo  speciale  rotativo  per  l'innovazione
tecnologica (F.I.T.);
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato   16 gennaio   2001   per   la   concessione   delle
agevolazioni   del   fondo   speciale   rotativo   per  l'innovazione
tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
  Vista  la  circolare  del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  dell'11  maggio  2001, n. 1034240 esplicativa delle
modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni del F.I.T.;
  Vista  la  circolare  del  Ministero delle attivita' produttive del
26 ottobre  2001,  n.  1035030  che  individua i soggetti gestori per
l'istruttoria  connessa  alle  agevolazioni  di  cui  alla  legge  17
febbraio 1982, n. 46;
  Vista la circolare della Direzione generale coordinamento incentivi
alle  imprese  del  7 maggio  2002  che interrompe i termini previsti
dalla  normativa  per  la presentazione delle istruttorie relative ai
programmi presentati a partire dal 18 marzo 2002;
  Visto  il  decreto  7 gennaio  2003  del  Ministero delle attivita'
produttive  che  sospende i termini di presentazione delle domande di
agevolazione  a  valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
  Vista  la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2005), e in particolare l'art. 1, comma 354, che prevede
l'istituzione,  presso  la  gestione  separata della Cassa Depositi e
Prestiti  S.p.a.  di  un  apposito  fondo rotativo, denominato «Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca»,
con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;
  Visto  il  decreto  7 aprile  2005  del  Ministro  delle  attivita'
produttive  che  al  punto  a)  dell'art.  1 stanzia l'importo di 200
milioni   di   euro   per   i   programmi   proposti   dalle  imprese
antecedentemente  al  14  gennaio  2003,  ai  sensi  del  decreto del
Ministro delle attivita' produttive del 16 gennaio 2001;
  Vista  la  delibera  del  CIPE del 15 luglio 2005 che, in una prima
ripartizione  delle  risorse  del fondo di cui all'art. 1, comma 354,
della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, assegna alla legge n. 46/1982
(FIT) 760 milioni di euro;
  Considerato  che, con apposito decreto del Ministro delle attivita'
produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
ai  sensi  dell'art.  1,  comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, verranno definite le specifiche modalita' di utilizzazione delle
risorse di cui al medesimo art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre
2004, n. 311;
  Considerata  l'opportunita'  di  procedere  alla  valutazione,  nei
limiti   delle   risorse  disponibili  appositamente  assegnate,  dei
programmi  presentati  nel periodo compreso tra il 18 marzo 2002 e il
13 gennaio 2003;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Le  imprese  interessate  devono comunicare entro trenta giorni
dalla  data  di pubblicazione del presente decreto, pena la decadenza
della  domanda, il loro perdurante interesse sia allo svolgimento del
programma  a  suo  tempo  presentato  anche  in  relazione  alla  sua
attualita'  tecnologica  sia alla valutazione del programma stesso ai
fini  della  concessione  delle  agevolazioni finanziarie di cui alla
legge   n.   46/1982.   Contestualmente,  le  stesse  imprese  devono
comunicare   l'assenso  all'eventuale  concessione  dell'agevolazione
nella  misura e con le modalita' che saranno indicate dal decreto del
Ministro  delle  attivita'  produttive  di  concerto  con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 357, della
legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  ove i programmi siano ricompresi
nelle tipologie da definire nel medesimo decreto.
  2.  Per  i programmi che potranno essere agevolati con le modalita'
indicate  dal  decreto  del  Ministro  delle  attivita' produttive di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze previsto
dall'art.  1,  comma  357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
riservate  risorse  pari  al  20%  di  quelle assegnate alla legge n.
46/1982 (FIT) dalla delibera CIPE del 15 luglio 2005.
  3.  La  comunicazione  di  cui  al comma 1 deve essere indirizzata,
esclusivamente tramite raccomandata A/R, al competente Ufficio C1 del
Ministero    delle    attivita'    produttive,   Direzione   generale
coordinamento  incentivi  alle  imprese - via Giorgione n. 2b - 00147
Roma,  il  quale  procedera'  nella  fase  attuativa  ad  opportuni e
puntuali controlli ispettivi.
  4. Copia delle suddetta comunicazione deve essere altresi' inviata,
allegando  i  bilanci  depositati  relativi  agli ultimi due esercizi
utili, alla banca concessionaria presso la quale e' stata a suo tempo
inoltrata la domanda di agevolazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 dicembre 2005
                                                 Il Ministro: Scajola