IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

  Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo
del «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
  Vista  la  legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori
dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la
preselezione  dei  progetti  presentati  e  la proposta di ammissione
degli  stessi  agli  interventi  del fondo predetto siano affidate al
Comitato  tecnico  scientifico  composto  secondo  le  modalita'  ivi
specificate;
  Vista  la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento
dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di
lire;
  Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modifiche e integrazioni;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto  il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino
della  disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della
ricerca   scientifica   e   tecnologica,   per  la  diffusione  delle
tecnologie,  per  la mobilita' dei ricercatori», e in particolare gli
articoli 5  e  7  che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli
adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla
ricerca;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 agosto  1997,  recante:  «Nuove
modalita'  procedurali per la concessione delle agevolazioni previste
dagli   interventi  a  valere  sul  Fondo  speciale  per  la  ricerca
applicata;
  Visto  il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di
nomina  del  Comitato,  cosi'  come previsto dall'art. 7 del predetto
decreto legislativo;
  Viste  le  domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto
ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;
  Tenuto  conto  delle proposte formulate dal Comitato nella riunione
del 22 giugno 2005 di cui al rispettivo resoconto sommario;
  Vista   la  circolare  prot.  n.  760/Ric.  del  29 dicembre  1999,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  7  dell'11  gennaio 2000,
recante:   «Disciplina   transitoria   delle  attivita'  di  sostegno
nazionale  alla  ricerca  industriale  di cui al decreto ministeriale
8 agosto  1997, n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell'entrata in
vigore   dei   regolamenti  di  attuazione  del  decreto  legislativo
27 luglio 1999, n. 297»;
  Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2002 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale del 18 dicembre 2003 e riguardante tra l'altro la
sospensione    delle   attivita'   istruttorie   delle   domande   di
finanziamento  pervenute  ai  sensi  degli  articoli 4,  5, 6, 11 del
decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;
  Tenuto  conto del decreto ministeriale del 17 marzo 2003 pubblicato
nella   Gazzetta   Ufficiale   del   1° aprile  2003  concernente  la
conclusione  del  periodo di sospensione delle attivita' istruttorie,
relativamente  alle domande pervenute a valere sugli articoli 4, 5, 6
e 11 del decreto 8 agosto 1997, n. 954;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n.
90402  del  10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca «Criteri e modalita' di concessione
delle  agevolazioni  previste dagli interventi a valere sul Fondo per
le  agevolazioni  alla  ricerca  (F.A.R.),  registrato alla Corte dei
conti  il  30 ottobre  2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
25 novembre 2003, n. 274;
  Viste  le disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca
per l'anno 2005;
  Considerato  che per tutti i progetti proposti per il finanziamento
nelle  predette  riunioni  esiste  o  e'  in corso di acquisizione la
certificazione  di cui al decreto del Presidente della Repubblica del
3 giugno 1998, n. 252;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  seguente  progetto  di  formazione  e'  ammesso agli interventi
previsti  dalle  leggi  citate  nelle  premesse,  nella  forma, nella
misura,  le  modalita' e le condizioni indicate nella scheda allegata
al presente decreto (allegato 1).