IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per le politiche fiscali
  Viste  le  disposizioni  dell'art.  7,  commi  2-bis  e  2-ter, del
decreto-legge  31 gennaio  2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  31 marzo  2005,  n. 43, con le quali, tra l'altro, sono
state  apportate  modificazioni  all'art.  10,  comma  5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
  Considerato  che,  ai  sensi delle predette disposizioni, acquisita
altresi'  l'intesa  dell'Associazione  nazionale dei comuni italiani,
con decreto ministeriale dell'economia e delle finanze sono stabiliti
i  termini  e  le  modalita'  di  presentazione  delle  dichiarazioni
relative  alle  somme  riscosse  a  titolo  di imposta comunale sugli
immobili che non e' possibile attribuire ai comuni; e' organizzato il
sistema  di  versamento  e  di  impiego  delle  somme  in  questione,
destinate  in  via  prioritaria  ad attivita' di formazione nel campo
della  gestione  del  tributo  ed  alle  politiche di informazione al
contribuente;  sono stabilite le modalita' di effettuazione, da parte
dell'Associazione   nazionale   dei   comuni  italiani,  dei  servizi
finalizzati  a fornire adeguati strumenti conoscitivi per un'efficace
azione  accertativa  dei  tributi dei comuni, nonche' per agevolare i
processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed
assicurare   il  miglioramento  dell'attivita'  di  informazione  dei
contribuenti;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
  Acquisita   l'intesa   della   Associazione  nazionale  dei  comuni
italiani, espressa con nota del 28 luglio 2005 prot. n. 55/SG/AR/ld;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  la  realizzazione delle finalita' di cui all'art. 7, comma
2-ter,  del  decreto-legge  31 gennaio  2005,  n.  7, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  31 marzo  2005,  n.  43, l'Associazione
nazionale  dei  comuni  italiani  (di seguito «ANCI»") costituisce un
apposito  soggetto  di  diritto  privato,  senza  finalita' di lucro,
avente patrimonio e contabilita' distinti da quelli dell'ANCI, il cui
ordinamento  e'  determinato  con statuto approvato dall'ANCI, previa
comunicazione   al   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  --
Dipartimento per le politiche fiscali.
  2.  Con  lo  statuto  di  cui  al  comma 1 e' previsto un organo di
gestione,  composto  da  un  massimo di cinque membri, fra i quali il
segretario  generale  dell'ANCI,  nonche'  un  collegio  di  sindaci,
composto  da  tre  membri  effettivi  e due supplenti. Tutti i membri
dell'organo  di  gestione  e  del  collegio dei sindaci sono nominati
dall'ANCI.  L'organo di gestione attua il piano delle attivita' ed e'
responsabile del conseguimento degli obiettivi del soggetto di cui al
comma 1.
  3.  Per assicurare la congruita' tecnica e la validita' scientifica
delle  attivita'  del  soggetto  di  cui  al comma 1, e' istituito un
Comitato  di garanzia che approva il piano delle attivita' nonche' la
relazione   consuntiva   delle   attivita'   stesse,  da  trasmettere
annualmente  al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
per le politiche fiscali.
  4.  Il Comitato di garanzia e' composto dal Presidente dell'ANCI, o
da  un  suo delegato, che lo presiede, dal Direttore del Dipartimento
per  le  politiche fiscali, o da un suo rappresentante, e da non piu'
di  sette componenti, scelti dal Presidente dell'ANCI tra magistrati,
contabili   o   amministrativi,  professori  universitari,  dirigenti
pubblici  di comprovata esperienza nel settore della finanza locale e
di  riconosciuta indipendenza, anche in pensione. I componenti scelti
restano in carica tre anni e possono essere confermati.