IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Perugia

  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto  il  decreto  direttoriale  del  6 marzo 1996 della direzione
generale della cooperazione;
  Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;
  Visto  il  parere della commissione centrale del 15 maggio 2003, in
cui  vengono  descritte le fattispecie in presenza delle quali non e'
piu'   necessario   acquisire   il  parere  preventivo  della  citata
commissione  in occasione dell'adozione di ogni singolo provvedimento
(ex art. 2544 del codice civile);
  Considerato che la sottoindicata societa' cooperativa rientra nella
casistica prevista;
  Visto  l'art.  18  della  legge  n.  59/1992  il  quale  dispone lo
scioglimento di diritto in quanto societa' cooperativa edilizia;
  Vista  la relazione fornita dall'ispettore incaricato sig. Gaianigo
Giancarlo   sull'attivita'   della   societa'   cooperativa  appresso
indicata,  da  cui  risulta che la medesima si trova nelle condizioni
previste dal precitato ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della
legge n. 59/1992;
                               Decreta

lo  scioglimento  di diritto della sottoelencata societa' cooperativa
edilizia  ai  sensi  degli articoli 2544 del codice civile ed art. 18
della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del liquidatore:
    societa' cooperativa «Edilizia Aleteia», con sede in Perugia, via
Pian  della  Genna  n. 19-v, costituita in data 10 dicembre 1969, con
atto  a  rogito  notaio  Antonina  Gualtieri,  repertorio  n. 100435,
registro  societa'  n.  3957,  e' sciolta ai sensi dell'art. 2544 del
codice  civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori
in virtu' dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.
      Perugia, 29 dicembre 2005
                                  Il direttore provinciale: De Vecchi