IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                  e degli incentivi all'occupazione

  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  1° ottobre  1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'articolo 1-quinquies  del  decreto-legge 8 aprile 1998, n.
78,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'11 gennaio  1999, registrato
dalla  Corte  dei  conti  in  data 20 gennaio 1999, con il quale sono
stati   predeterminati   obiettivi   e  criteri  selettivi  circa  le
condizioni  e  i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al
sopracitato art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare i commi 137 e 139;
  Visti i verbali di accordo stipulati presso il Ministero del lavoro
e  delle politiche sociali, tra le societa' appaltatrici di lavoro di
installazione  di  reti  telefoniche e le organizzazioni sindacali di
categoria,  nei  quali  e' stato concordato il ricorso al trattamento
CIGS  per  l'anno  2004,  ai sensi del citato art. 3, comma 137 della
legge  n.  350/2003,  al  fine  di  agevolare  la realizzazione delle
iniziative finalizzate al reimpiego e alla gestione non traumatica di
lavoratori interessati al beneficio;
  Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze del
7 maggio  2004,  n.  34013,  registrato  dalla  Corte  dei  conti  il
14 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 243;
  Visti  i  verbali  di  accordo,  stipulati  in data 9 dicembre 2004
presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali tra le
societa'   Alpitel  S.p.a.  e  S.I.T.E  S.p.a.  e  le  organizzazioni
sindacali  di  categoria,  nei  quali  e'  stato  concordato  che,  a
decorrere  dal  1° dicembre  2004  al  31 dicembre  2004, le predette
societa'   Alpitel   e   S.I.T.E,  che  hanno  ricevuto  in  affitto,
rispettivamente,  i  rami  d'azienda  TLC  - Piemonte e TLC-Lombardia
della societa' Padovani S.p.a. poi Re.Tel S.p.a., avrebbero richiesto
l'intervento straordinario di integrazione salariale anche per gli ex
lavoratori  della predetta societa' Padovani, passati alle dipendenze
delle  societa'  affittuarie,  ai  sensi  dell'art.  2112  del codice
civile;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  la  societa'  Alpitel  S.p.a.  ha
richiesto,  per  il periodo dal 1° dicembre 2004 al 31 dicembre 2004,
la   concessione   del   trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  in favore di cinque lavoratori dell'unita' di Caresanablot
(Vercelli),  passati alle proprie dipendenze, ai sensi dell'art. 2112
del  codice  civile, in seguito alla stipula del contratto di affitto
del  ramo d'azienda della societa' Padovani S.p.a. poi Re.Tel S.p.a.,
gia' fruitori del medesimo trattamento ai sensi dell'art. 1, punto I)
del citato decreto interministeriale n. 34013 del 7 maggio 2004;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  la  societa'  S.I.T.E.  S.p.a. ha
richiesto,  per  il periodo dal 1° dicembre 2004 al 31 dicembre 2004,
la   concessione   del   trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  in  favore  di  venti  lavoratori  dell'unita'  di  Cusago
(Milano), passati alle proprie dipendenze ai sensi dell'art. 2112 del
codice  civile,  in seguito alla stipula del contratto di affitto del
ramo  di  azienda  della  societa' Padovani S.p.a. poi Re.Tel S.p.a.,
gia' fruitori del medesimo trattamento ai sensi dell'art. 1, punto I)
del citato decreto interministeriale n. 34013 del 7 maggio 2004;
  Ritenuto pertanto di modificare l'art. 1, punto I) del sopra citato
decreto  interministeriale  n. 34013 del 7 maggio 2004, relativamente
al periodo di concessione della CIGS e di autorizzare, per il periodo
dal  1° dicembre  2004  al  31 dicembre  2004,  la  concessione della
proroga  del  trattamento  straordinario di integrazione salariale in
favore  dei  lavoratori  della  societa'  Padovani  S.p.a. poi Re.Tel
S.p.a.,  passati  alle  dipendenze  delle  societa'  Alpitel S.p.a. e
S.I.T.E.
  Considerato  che  la  concessione  del trattamento in questione non
modifica  il  numero  complessivo dei lavoratori per i quali era gia'
stata  autorizzata la CIGS ai sensi del decreto n. 34013 del 7 maggio
2004  e  non  comporta oneri aggiuntivi a quelli previsti dall'art. 4
del medesimo provvedimento;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Per  le motivazioni in premessa esplicitate, l'art. 1, punto I) del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con  il  Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2004, n.
34013,  registrato  dalla Corte dei conti il 14 giugno 2004, registro
n. 4, foglio n. 243, e' modificato nella parte relativa al periodo di
concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale
che deve intendersi dal 1° gennaio 2004 al 30 novembre 2004.