IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare il comma 137;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14 marzo  2005,  n.  35 convertito, con modificazioni, nella legge 14
maggio  2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del
decreto-legge  30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni,
nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
  Visto  il  protocollo  d'intesa  contenente  il  programma  per  il
rilancio  dei  settori  tessile, abbigliamento conciario e calzature,
sottoscritto  in  data  27 maggio  2005,tra la provincia di Lucca, le
organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali;
  Visto  il  verbale  di accordo in data 13 luglio 2005, stipulato ai
sensi  dell'art.  1,  comma  155,  della  legge  30 dicembre  2004, e
successive  modificazioni,  presso  il  Ministero  del lavoro e delle
politiche  sociali,  alla  presenza  del  Sottosegretario, on. Grazia
Sestini,  tra la provincia di Lucca, le organizzazioni datoriali e le
organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori,  in  cui,  considerato
l'aggravarsi  dello  stato  di  crisi  delle  filiere, produttive dei
settori  tessile,  abbigliamento, conciario e calzature, che colpisce
le  aziende  ubicate  nella  provincia  di  Lucca,  viene prevista la
concessione,   in   deroga  alla  normativa  ordinaria  vigente,  del
trattamento straordinario di integrazione salariale e dell'indennita'
di mobilita', per i lavoratori dei citati settori;
  Visto il limite di spesa di 2.5 milioni di euro fissato nel verbale
del 13 luglio 2005;
  Ritenuto,   per   quanto   precede,  di  concedere  il  trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale  e  di  mobilita'  alle
condizioni   riportate   nel   soprarichiamato   verbale  di  accordo
ministeriale   del  13 luglio  2005  che  prevede  per  i  lavoratori
dipendenti  dalle  imprese operanti nei citati settori, ubicate nella
provincia  di  Lucca,  la  concessione, fino al 31 dicembre 2006, del
trattamento  straordinario di integrazione salariale edi mobilita' in
favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella
disciplina di cui all'art. 12 commi 1) e 2) della legge n. 223/1991 e
delle  imprese industriali fino a 15 dipendenti, operanti nei settori
indicati nelle premesse e ubicate nella provincia di Lucca;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  e  successive  modificazioni, e sulla base di quanto concordato
nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 13 luglio 2005,
che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il
rilancio  dei  settori  tessile, abbigliamento, conciario e calzature
sottoscritto  in  data  27  maggio  2005  di  cui  alle  premesse, e'
concesso,  fino  al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario di
integrazione  salariale, nei confronti di lavoratori dipendenti delle
imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art.
12, commi 1) e 2) della legge n. 223/1991 e delle imprese industriali
fino a 15 dipendenti operanti nei settori di cui alle premesse.