IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma  6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione  della  direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
che  prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai
cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti
di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza del sig. Sablone Sergio nato a Caracas il 19 agosto
1959   cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato
disposto  con  l'art.  12  del  decreto  legislativo  n. 115/1992, il
riconoscimento  del  titolo  professionale  venezuelano  di ingeniero
mecanico   ai   fini   dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia  della
professione di ingegnere;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
ingeniero mecanico, conseguito presso l'«Universidad Metropolitana di
Caracas» in data 22 ottobre 1982;
  Considerato   inoltre   che  e'  iscritto  presso  il  «Colegio  de
Ingenieros de Venezuela» al n. 38929 dal 13 settembre 1983;
  Viste  le  conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi del
23 giugno 2005 e del 20 settembre 2005;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria nelle Conferenze dei servizi sopra citate;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, e
che  risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nella
seguente  materia:  scritta  e orale: propulsione aerospaziale e solo
orale deontologia professionale;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig. Sablone Sergio nato a Caracas il 19 agosto 1959, cittadino
italiano  e'  riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa
quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A
settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.