IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  Codice  delle  assicurazioni  private  di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  Visti  in particolare gli articoli 285 e 354, comma 4, del predetto
Codice delle assicurazioni private;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma  dell'organizzazione  del  Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 285 del citato Codice delle
assicurazioni  private, occorre determinare per l'anno 2006 la misura
del   contributo   dovuto   alla   CONSAP  -  Concessionaria  servizi
assicurativi  pubblici  S.p.a.  -  Gestione  autonoma  del  «Fondo di
garanzia   per   le   vittime  della  strada»,  da  ciascuna  impresa
autorizzata  all'esercizio  delle assicurazioni della responsabilita'
civile  per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti;
  Visto  il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia
per le vittime della strada» per l'anno 2004, approvato dal consiglio
di amministrazione della CONSAP S.p.a. in data 18 ottobre 2005;
  Visto il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni  private  e di interesse collettivo, in data 2 dicembre
2005,  concernente  la  determinazione  della  misura  degli oneri di
gestione per l'esercizio 2006;
  Vista  la lettera n. 09-05-018219 del 29 dicembre 2005 con la quale
l'ISVAP  ha  espresso  il  parere  che  l'aliquota  del contributo da
versare  al  predetto  Fondo  per l'anno 2006 possa essere confermata
nella misura del 2,50%;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  determinare per il 2006 la misura del
contributo gia' stabilita per l'anno precedente;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Il  contributo  che  le  imprese  autorizzate  all'esercizio  delle
assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare
per  l'anno  2006  alla  CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi
pubblici  S.p.a.  -  Gestione  autonoma del «Fondo di garanzia per le
vittime della strada» e' determinato nella misura del 2,50% dei premi
incassati  nello  stesso  esercizio al netto della detrazione per gli
oneri  di  gestione  stabilita  con  il  provvedimento  dell'ISVAP  -
Istituto  per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo, in data 2 dicembre 2005, nelle premesse citato.