IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare,  a  titolo  transitorio, la protezione a livello nazionale
della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista  la  domanda  presentata  dall'Associazione industriali delle
carni - ASS.I.CA., ubicata in Rozzano (Milano), Milanofiori, strada 4
- palazzo Q8, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione
«Salame  Piemonte»,  ai  sensi  dell'art. 5 del citato regolamento n.
2081/92;
  Vista la nota protocollo n. 60168 dell'11 gennaio 2006 con la quale
il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista l'istanza con la quale l'Associazione industriali delle carni
-  ASS.I.CA.,  ubicata  in  Rozzano (Milano), Milanofiori, strada 4 -
palazzo  Q8,  ha  chiesto  la  protezione  a titolo transitorio della
denominazione  «Salame  Piemonte»,  ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento  (CEE)  n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2
del  regolamento  (CE)  n.  535/97  sopra  richiamato,  espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e
futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata
domanda  di  registrazione  della  denominazione  di origine protetta
«Salame  Piemonte»,  ricadendo  la stessa esclusivamente sui soggetti
interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli   interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  «Salame
Piemonte», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda
di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,   in   accoglimento  della  domanda  avanzata  dall'Associazione
industriali  delle  carni  ASS.I.CA.,  ubicata  in  Rozzano (Milano),
Milanofiori,  strada  4 - palazzo Q8, assicuri la protezione a titolo
transitorio   a   livello   nazionale   della  denominazione  «Salame
Piemonte»,  secondo  il disciplinare di produzione allegato alla nota
n. 60168 dell'11 gennaio 2006, sopra citata;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997, alla denominazione «Salame Piemonte».