IL CAPO DIPARTIMENTO
         per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione
                    e la sicurezza degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n.  17 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n.
145  del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  l'art.  4,  comma  1,  del  sopracitato  decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato
I;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003,  n. 65, corretto e
integrato   dal  successivo  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,
concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
  Visto  il decreto del 28 marzo 2002, modificato successivamente con
decreti  di  cui  l'ultimo  del 23 giugno 2005, con il quale e' stato
registrato  in  via provvisoria al n. 11253 il prodotto fitosanitario
denominato  «Callisto»,  contenente  la sostanza attiva mesotrione, a
nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A., con sede legale in
Milano, via Gallarate n. 139;
  Visto  il decreto del 26 novembre 2003 di inclusione della sostanza
attiva  mesotrione  nell'allegato  I del decreto legislativo 17 marzo
1995,   n.  194,  in  attuazione  della  direttiva  2003/68/CE  della
Commissione dell'11 luglio 2003;
  Vista  la  domanda presentata il 9 marzo 2004 dall'impresa, diretta
ad  ottenere  la  trasformazione  della  registrazione  del  prodotto
fitosanitario sopracitato da provvisoria a definitiva;
  Visto il parere favorevole espresso in data 14 settembre 2005 dalla
Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, relativo alla conferma dell'autorizzazione del
prodotto  di cui trattasi fino al 30 settembre 2013 (data di scadenza
dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva mesotrione);
  Vista  la  nota  dell'Ufficio del 7 novembre 2005 con la quale sono
stati richiesti gli atti definitivi;
  Vista  la  nota  pervenuta in data 13 dicembre 2005, da cui risulta
che   la   suddetta   impresa   ha  ottemperato  a  quanto  richiesto
dall'Ufficio  ed  ha  comunicato di voler produrre il prodotto di cui
trattasi anche presso altri stabilimenti;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:

  E'  confermata  fino  al  30 settembre  2013  la  registrazione del
prodotto  fitosanitario  denominato  CALLISTO, registrato al n 11253,
con decreto del 28 marzo 2002, modificato successivamente con decreti
di cui l'ultimo del 23 giugno 2005, a nome dell'impresa Syngenta Crop
Protection  S.p.A.,  con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139,
con   la  composizione  e  alle  condizioni  indicate  nell'etichetta
allegata al presente decreto.
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1, 5, 10, 20.
  Il  prodotto  in  questione  e'  importato in confezioni pronte per
l'impiego  dagli  stabilimenti  delle  imprese  estere: Safapac Ltd -
Whittlesford   -   Cambridge   (UK);   Syngenta   Agro  S.A.S.  Usine
d'Aigues-Vives  (Francia);  Syngenta  Ag Products Plant, Gibson Road,
Omaha (USA); Syngenta South Africa (Pty) Limited - Brits Production -
Brits  (South  Africa);  Chemark Kft. - H-8182 Peremarton-gyartelep -
Tulipan  utca  (Hungary); nonche' formulato negli stabilimenti esteri
sopracitati   e  confezionato  presso  lo  stabilimento  dell'impresa
Althaller Italia S.r.l. in San Colombano al Lambro (Milano).
  E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Lo  smaltimento  delle  scorte  dei  prodotti  fitosanitari  di cui
trattasi,  confezionati con le etichette precedentemente autorizzate,
e' consentito fino al 30 gennaio 2007.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 gennaio 2006
                                       p. Il capo Dipartimento: Ferri