IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista  la  legge  4 maggio 1990, n. 107, recante «Disciplina per le
attivita' trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti
e   per   la   produzione   degli   emoderivati»,  e  sue  successive
modificazioni;
  Visto  in  particolare  l'art. 10, comma 2, della predetta legge n.
107/1990,  che  demanda  al Ministro della sanita', sentito il parere
della  Commissione  nazionale  per  il  servizio  trasfusionale e del
Consiglio  superiore  di  sanita',  l'individuazione,  tra le aziende
autorizzate  alla  produzione di specialita' medicinali costituite da
frazioni   plasmatiche  di  produzione  industriale,  dei  centri  di
produzione   di   emoderivati   autorizzati   alla   stipulazione  di
convenzioni  con  i centri regionali di coordinamento e compensazione
per  la  lavorazione  di plasma nazionale raccolto in Italia sotto il
controllo dell'Istituto superiore di sanita';
  Visto   il   decreto   ministeriale   12 febbraio   1993,   recante
«Individuazione  dei  centri di produzione di emoderivati autorizzati
alla   stipulazione   di   convenzioni  con  i  centri  regionali  di
coordinamento  e compensazione per la lavorazione di plasma nazionale
raccolto in Italia»;
  Visto   il  decreto  ministeriale  25 novembre  2004  «Modifiche  e
integrazioni  del  decreto  ministeriale  12 febbraio  1993,  recante
"Individuazione  dei  centri di produzione di emoderivati autorizzati
alla   stipulazione   di   convenzioni  con  i  centri  regionali  di
coordinamento  e compensazione per la lavorazione di plasma nazionale
raccolto in Italia"»;
  Acquisita  dalla  direzione  generale dei farmaci e dei dispositivi
medici,  gia'  in  data 28 luglio 2004, la informativa da cui risulta
che  l'azienda  Farma  Biagini  ora  Kedrion S.p.a. e' in possesso di
autorizzazione  alla  produzione  nella propria officina di Bolognana
Gallicano (Lucca);
  Viste  le  istanze  della  societa'  Biotest  Pharma  GmbH e Baxter
Manufacturing  S.p.a,  con  cui  chiedono di essere individuate tra i
centri  di produzione di emoderivati autorizzati alla stipulazione di
convenzioni  con i centri regionali di coordinamento e compensazione,
pur  non  possedendo  il  requisito previsto dal comma 3 dell'art. 10
della  predetta legge n. 107/1990, dell'ubicazione degli stabilimenti
sul territorio nazionale;
  Tenuto  conto della nota dell'Agenzia italiana del farmaco, con cui
ha  rappresentato  che,  in  base  alle  informazioni  ricevute dalle
autorita'   competenti  per  i  singoli  Paesi  dell'Unione  europea,
interpellate   secondo   la   procedura   «Compilation  of  Community
Procedures»,  le  officine delle aziende Baxter Manufacturing S.p.a e
Biotest  Pharma,  risultano  in grado di eseguire tutte le fasi della
lavorazione del plasma per la produzione di medicinali derivati;
  Sentita,  ai  sensi  del  comma  2,  art. 10, legge n. 107/1990, la
Commissione  nazionale per il servizio trasfusionale nella seduta del
16 settembre 2005;
  Sentito,  ai  sensi  del  comma  2,  art. 10, legge n. 107/1990, il
Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 26 maggio 2005;
                              Decreta:

                                Art. 1.

  1.  L'art.  1  del  decreto  ministeriale  12 febbraio  1993,  gia'
modificato  dal  decreto ministeriale 25 novembre 2004, e' sostituito
dal seguente:
                              «Art. 1.

  1.   I   centri  di  produzione  di  emoderivati  autorizzati  alla
stipulazione di convenzioni con i centri regionali di coordinamento e
compensazione  per  la  lavorazione  di  plasma nazionale raccolto in
Italia sono individuati nelle seguenti aziende:
    Kedrion S.p.a. con officine site in Bolognana Gallicano (Lucca);
    Grifols  Italia  con  officine  presso  lo stabilimento Instituto
Grifols  situato in Parets del Valles - Poligono Levante - Barcellona
(Spagna);
    Aventis  Behring,  con officine presso lo stabilimento di Aventis
Behring GmbH situato in Marburg (Germania);
    Baxter  Manufactoring  S.p.a.  con  officine  site  in  S. Rufina
Cittaducale (Rieti), localita' Ospedaletto (Pisa), Vienna (Austria) e
Lessines (Belgio);
    Biotest Pharma con officine site in Dreieich (Germania).».
  2.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno  della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 20 ottobre 2005
                                                 Il Ministro: Storace

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2005

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 70