IL DIRETTORE GENERALE
            del servizio centrale di segreteria del CIPE

  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G.S;
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963,
n. 1343 testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;
  Visto    il   decreto   legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
  Visto   il   decreto   legislativo  31 marzo  1998,  n.  80,  nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporto di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367,  semplificazione  ed  accelerazione  delle  procedure  di  spesa
contabili;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n.  38,  regolamento  sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
  Vista  la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni
sulle  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in materia di
bilancio;
  Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Visto  l'art.  20,  comma  1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che
autorizza  le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano al
finanziamento  di  interventi in materia di ristrutturazione edilizia
sanitaria  e  di  ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico,  mediante  operazioni di mutuo da effettuare nel limite del
95%  della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con
la  Cassa  depositi  e  prestiti  e  con gli istituti e le aziende di
credito allo scopo abilitate;
  Visto  l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992,
n.  500,  il  quale  stabilisce  che  gli  oneri  derivanti dai mutui
contratti  per  l'edilizia  sanitaria, ai sensi del predetto art. 20,
sono  a  carico  del  Fondo  sanitario nazionale di conto capitale, a
decorrere dal 1994;
  Visto  il  decreto  16 luglio  1993  del  Ministro  del  tesoro, di
concerto  col  Ministro  della  sanita',  con  il  quale  sono  state
stabilite  le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei
relativi oneri di ammortamento e preammortamento;
  Visto,  in  particolare,  il  comma  2  dell'art. 8 del sopracitato
decreto  16 luglio  1993  il  quale  dispone  che la Cassa depositi e
prestiti   comunichera'   al   Ministero   del   bilancio   e   della
programmazione   economica   l'ammontare   complessivo   delle   rate
semestrali,  con  valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli
istituti mutuanti interessati per il tramite della Cassa stessa;
  Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 010, con il quale si e'
dato  corso  all'impegno  e  pagamento  delle prime rate semestrali a
favore della Cassa depositi e prestiti per i versamenti agli istituti
che hanno concesso mutui agli enti in esso indicati;
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella
legge   24 novembre  2003,  n.  326,  concernente,  tra  l'altro,  la
trasformazione  della  Cassa  depositi  e  prestiti  in  societa' per
azioni;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
5 dicembre 2003 di attuazione del suddetto decreto-legge n. 269/2003;
  Considerato   che   a  seguito  di  una  corretta  valutazione  dei
meccanismi  sottostanti  i  pagamenti,  e'  stato ritenuto opportuno,
d'intesa  con  la  Cassa depositi e prestiti S.p.a., di provvedere al
reintegro  delle  somme  prelevate  dalla Cassa dal conto corrente n.
20134 mediante apposito versamento al medesimo conto;
  Vista  la richiesta, nota n. 1171 del 14 ottobre 2005, del Banco di
Sicilia  per  il  mutuo  a  favore  dell'«Universita'  agli  studi di
Palermo»  da  cui risulta un importo totale da versare al 31 dicembre
2005 di Euro 631.346,98 comprensivo di interessi di mora arretrati di
Euro 10.401,06  maturati  a  seguito incasso con valuta 18 marzo 2005
della semestralita' scaduta al 31 dicembre 2004 di Euro 582.294,58;
  Vista  la successiva nota n. 83/DR del 3 novembre 2005 del Banco di
Sicilia con la quale viene rettificato l'importo sopraccitato di Euro
631.346,98,  limitando  la richiesta di versamento alla sola somma di
Euro 620.945,92, corrispondente alla semestralita' dovuta in scadenza
al 31 dicembre 2005;
  Vista  la nota n. 00003159 del 19 ottobre 2005, la Cassa depositi e
prestiti  S.p.a., che comunicando la prossima emissione delle rate in
scadenza al 31 dicembre 2005, chiede, tra l'altro, il reintegro della
sola   semestralita'   in   scadenza  al  31 dicembre  2005  pari  ad
Euro 620.945,92,  mediante  versamento sul c.c. n. 20134 intestato al
MEF;
  Vista  la  legge  30 dicembre  2004,  n.  312,  di approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005;
  Ritenuto,   pertanto,  di  dover  impegnare  ed  erogare  la  somma
complessiva  di  Euro  620.945,92 di cui Euro 609.473,90 a valere sul
capitolo  9700  per  la  quota capitale delle rate di ammortamento ed
Euro 11.472,02 sul capitolo 3460 per la quota interessi;
                              Autorizza

l'impegno  ed il pagamento della somma complessiva di Euro 620.945,92
a favore del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio
2005, nella misura e sui capitoli di seguito riportati:
    capitolo 9700 per Euro 609.473,90;
    capitolo 3460 per Euro 11.472,02.
  Per   il   versamento  saranno  emessi  appositi  mandati  mediante
accreditamento  delle  somme  sul  conto corrente n. 20134 denominato
incassi  e  pagamenti  aperto  presso  la  Banca d'Italia Servizio di
tesoreria centrale per conto dello Stato.
    Roma, 10 novembre 2005
                                     Il direttore generale: Signorini