L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione di consiglio del 12 gennaio 2006;
  Vista  la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'art. 1,
comma  9, che attribuisce all'Autorita' il potere di dettare norme in
materia  di  organizzazione,  funzionamento, trattamento giuridico ed
economico del proprio personale;
  Visto  l'art.  1, comma 18, della predetta legge 31 luglio 1997, n.
249,  che fissa in sessanta unita' il numero massimo di personale che
puo' essere assunto con contratto a tempo determinato;
  Vista  la  propria  delibera  n.  17/98 del 16 giugno 1998, recante
«Approvazione  dei regolamenti concernenti la gestione amministrativa
e   la  contabilita',  il  trattamento  giuridico  ed  economico  del
personale  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni» e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998;
  Vista  la  propria  delibera  n.  236/02/CONS  del  17 luglio 2002,
concernente   «contratti   a  tempo  determinato»,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 184 del 7 agosto
2002;
  Vista  la  propria  delibera  n.  316/02/CONS  del  9 ottobre 2002,
recante  «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione
ed   il   funzionamento  dell'Autorita»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002, con
le successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, (attuazione
della  direttiva  1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES);
  Vista  la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004)»;
  Visto,  in particolare, l'art. 3, comma 67, della predetta legge n.
350/2003,  che  attribuisce all'Autorita', la quale gode di autonomia
normativa  in  materia  di  organizzazione  secondo  la propria legge
istitutiva,  il  potere  di  disciplinare  la materia dei contratti a
tempo  determinato,  conformandosi  alle  disposizioni  contenute nel
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368;
  Vista  la  delibera  n.  336/04/CONS  del  19 ottobre 2004, recante
«Modifiche  ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento
giuridico  ed economico del personale dell'Autorita» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 novembre 2004, n.
267;
  Vista  la  delibera n. 337/04/CONS del 19 ottobre 2004, concernente
il  «Regolamento  recante l'adozione della pianta organica definitiva
dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni» pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana dell'11 novembre 2004,
n. 265;
  Vista  la  delibera  n. 160/05/CONS del 19 maggio 2005, concernente
modifiche   e  integrazioni  della  citata  delibera  n.  337/04/CONS
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
  Ritenuto  che  l'attribuzione  all'Autorita', ai sensi dell'art. 3,
comma  67,  della predetta legge n. 350/2003, del potere di stabilire
con  regolamento norme in materia di disciplina dei contratti a tempo
determinato,    pur    escludendo,    implicitamente,    la   diretta
applicabilita'   delle   singole   disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo  6 settembre 2001, n. 368, impone pero' di conformarsi ai
principi generali ricavabili dalle predette disposizioni;
  Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  alla modifica dell'art. 48 del
regolamento  concernente  il  trattamento  giuridico ed economico del
personale  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni in
attuazione  della  norma  di  cui  all'art.  3, comma 67, della legge
24 dicembre 2003, n. 350;
  Vista la posizione favorevole delle organizzazioni sindacali SIBC e
FALBI in data 19 dicembre 2005;
  Sentite  le  organizzazioni sindacali CGIL FISAC, FIBA CISL e UILCA
in data 19 dicembre 2005;
  Udita  la  relazione  del  commissario  Giancarlo  Innocenzi  Botti
relatore  ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:

                               Art. 1.
Modifiche  alle  disposizioni  contenute  all'art. 48 del regolamento
concernente  il  trattamento  giuridico  ed  economico  del personale
                           dell'Autorita'

  1.  L'art.  48 del regolamento concernente il trattamento giuridico
ed economico del personale dell'Autorita' e' sostituto dal seguente:
  «Art. 48 (Personale a contratto). - 1. Per garantire lo svolgimento
di  funzioni  analoghe  a quelle del personale di ruolo, l'Autorita',
previo  espletamento di procedure selettive pubbliche, puo' avvalersi
con  contratto  a  tempo  determinato di personale avente i requisiti
professionali  stabiliti dal bando, ferma restando la possibilita' di
assunzione  diretta  del  personale  da assegnare alle segreterie del
presidente  e  dei commissari, nei limiti previsti dal regolamento di
organizzazione e funzionamento dell'Autorita'.
  2.  Il trattamento giuridico ed economico del personale da assumere
con  contratto  a  tempo  e'  determinato  dall'Autorita' con propria
delibera  in  relazione  alle  esperienze maturate ed alle competenze
possedute  e  con  riferimento  a  quello  del personale di ruolo che
svolge funzioni analoghe.
  3.  I  contratti  a tempo determinato hanno una durata massima di 4
anni  e  6  mesi  e  possono essere rinnovati trascorso un termine di
oltre venti giorni dalla scadenza del precedente contratto.
  4.  All'atto  della cessazione del rapporto, a qualunque titolo, e'
corrisposto  al  personale  a  contratto un numero di mensilita' pari
agli  anni  di servizio prestato, o frazione di anno superiore ai sei
mesi.
  5.  Il  periodo  di  servizio  che il dipendente ha prestato presso
l'Autorita'  con  contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
e'  riconosciuto  ai  fini  previdenziali nei limiti consentiti dalla
legge.».
  2.  Dopo  l'art.  48  del  regolamento  concernente  il trattamento
giuridico  ed  economico  del personale dell'Autorita' e' inserito il
seguente:
  «Art.  48-bis  (Contratti  con giovani laureati). - 1. I contratti,
finalizzati  alla  specializzazione  di  giovani  laureati, hanno una
durata  massima di tre anni e non possono essere rinnovati come tali.
L'Autorita',   determina   il   trattamento  giuridico  ed  economico
spettante ai titolari di tali contratti, i requisiti, le modalita' di
presentazione   delle   domande   e  i  criteri  di  valutazione  dei
curricula».