IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  143,  recante
disposizioni  in materia di commercio con l'estero e, in particolare,
l'art.  8,  comma  1,  il  quale  prevede  che, entro il 30 giugno di
ciascun  anno,  questo Comitato, su proposta del Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione economica, di concerto con il
Ministro  del  commercio con l'estero, deliberi il piano previsionale
degli impegni assicurativi assumibili dalla SACE;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni,  recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione,
il  riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  dei  Ministeri e, in
particolare,   gli   articoli 23  e  27  concernenti  rispettivamente
l'istituzione  e  le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle
finanze e del Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 33
concernente  le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e
forestali;
  Visto  l'art.  6,  comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito  nella  legge  24 novembre 2003, n. 326, il quale, a
decorrere  dal  1° gennaio  2004,  ha  trasformato  l'Istituto  per i
servizi assicurativi del commercio estero in societa' per azioni, con
la  denominazione di SACE S.p.a. - Servizi assicurativi del commercio
estero;
  Vista  la  delibera  9 luglio  1998,  n.  63 (Gazzetta Ufficiale n.
199/1998),  con  la  quale  questo  Comitato  ha  adeguato il proprio
regolamento  interno  alle disposizioni di cui al decreto legislativo
5 dicembre 1997, n. 430;
  Vista  la  delibera  5 agosto  1998,  n.  79 (Gazzetta Ufficiale n.
241/1998),  con la quale questo Comitato ha istituito e regolamentato
le commissioni previste dalla predetta delibera n. 63/1998;
  Tenuto  conto  che,  ai  sensi dell'art. 6, comma 9, del richiamato
decreto-legge  n.  269/2003,  gli  impegni  assunti dalla SACE S.p.a.
nello  svolgimento  dell'attivita'  assicurativa sono garantiti dallo
Stato  nei  limiti  indicati dalla legge di approvazione del bilancio
dello  Stato,  distintamente  per  le  garanzie  di  durata inferiore
(plafond rotativo) e superiore a ventiquattro mesi (plafond annuale);
  Visto  l'art.  11-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
nel testo integrato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80,
che prevede che una quota parte dei limiti degli impegni assicurativi
assistiti   dalla  garanzia  dello  Stato  indicati  dalla  legge  di
approvazione   del   bilancio  dello  Stato,  puo'  essere  riservata
all'attivita' indicata nello stesso art. 11-quinquies, comma 2, ed in
particolare  alle  garanzie  e  coperture assicurative in relazione a
finanziamenti,  prestiti  obbligazionari,  titoli  di debito ed altri
strumenti  finanziari  connessi al processo di internazionalizzazione
delle imprese italiane;
  Visto  l'art.  8, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998, che
prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il CIPE, su proposta
del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  di  concerto  con il Ministro del commercio con l'estero,
deliberi  il piano previsionale degli impegni assicurativi, assistiti
dalla garanzia dello Stato, assumibili dalla SACE;
  Preso   atto   del  piano  previsionale  degli  impegni  assumibili
nell'anno 2006, elaborato dalla SACE sulla base dei flussi finanziari
previsti   in   entrata  e  in  uscita,  nonche'  delle  esigenze  di
internazionalizzazione   del   sistema  produttivo  nazionale,  delle
correnti   di   esportazione,   della   rischiosita'  dei  mercati  e
dell'incidenza sul bilancio dello Stato;
  Vista  la  proposta  del  Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive;
                              Delibera:

  Anche  ai  fini  della definizione, nella legge di approvazione del
bilancio  dello  Stato  per  l'anno  2006,  dei  limiti globali degli
impegni,  assistiti  dalla garanzia dello Stato ai sensi dell'art. 6,
comma  9,  del decreto-legge n. 269/2003, assumibili nel 2006 stesso,
e'  indicato in 5.000 milioni di euro il plafond rotativo concernente
la garanzia di durata fino a ventiquattro mesi e in 10.000 milioni di
euro  il  plafond  relativo  alle  garanzie  di  durata  superiore  a
ventiquattro  mesi,  ritenendo  detti limiti congrui in base al piano
previsionale elaborato dalla SACE, richiamato nelle premesse.
  E' altresi' indicata, per l'anno finanziario 2006, nel 30 per cento
di  ciascuno dei due predetti limiti, la quota massima delle garanzie
e coperture assicurative relativamente alle attivita' di cui all'art.
11-quinquies  del  decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
    Roma, 29 luglio 2005
                                            Il Presidente: Berlusconi
Il segretario del CIPE: Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2006
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
  Economia e finanze, foglio n. 14