IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  1° ottobre  1996, n. 510, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-quinquies  del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  25516  dell'11 gennaio  1999,
registrato  dalla  Corte  dei  conti  in data 20 gennaio 1999, con il
quale  sono  stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa
le  condizioni  e i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui
al sopracitato art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998;
  Visto l'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  Visto  il  decreto  n.  34013  del  7 maggio 2004, del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  registrato alla Corte dei conti il
14 giugno 2004, reg. n. 4, foglio 24;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
14 maggio  2005,  n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7,
del   decreto-legge   30 giugno   2005,   n.   115,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge 17 agosto 2005, n. 168, che ha disposto,
tra  l'altro,  che,  in  attesa  della  riforma  degli ammortizzatori
sociali,  nel  caso  di  programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali  ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre,
entro   il   31 dicembre  2005,  proroghe  di  trattamenti  di  cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione
speciale,  gia'  previsti  da  disposizioni di legge, anche in deroga
alla normativa vigente in materia;
  Visti i verbali di accordo stipulati presso il Ministero del lavoro
e  delle politiche sociali, tra le societa' appaltatrici di lavoro di
installazione  di  reti  telefoniche e le organizzazioni sindacali di
categoria,  nei  quali  e' stato concordato il ricorso al trattamento
CIGS  per  l'anno  2005, ai sensi del citato art. 1, comma 155, della
legge  30 dicembre  2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma
2,  lettera  b),  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con   modificazioni,  dalla  legge  14 maggio  2005,  n.  80  e  come
ulteriormente  modificato  dall'art.  7,  del decreto-legge 30 giugno
2005,  n.  115,  convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto
2005,  n. 168, al fine di agevolare la realizzazione delle iniziative
finalizzate   al   reimpiego  e  alla  gestione  non  traumatica  dei
lavoratori interessati al beneficio;
  Considerato  che dai predetti accordi si evince che il numero delle
unita'  interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto
al   numero   dei   destinatari   dei  medesimi  trattamenti  scaduti
nel dicembre  2004, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 155,
della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13,
comma  2,  lettera  b),  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n. 35,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e
come  ulteriormente  modificato  dall'art.  7,  del  decreto-legge 30
giugno  2005,  n.  115,  convertito,  con  modificazioni, nella legge
17 agosto 2005, n. 168;
  Viste le istanze presentate dalle societa' elencate nel dispositivo
del  presente  provvedimento, tendenti ad ottenere la concessione del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale, secondo quanto
concordato nei citati verbali di accordo;
  Ritenuto  che  ricorrono i presupposti normativi per la proroga del
trattamento  di  integrazione salariale straordinaria, per il periodo
1° gennaio  2005-31 dicembre  2005,  ai sensi dell'art. 1, comma 155,
della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13,
comma  2,  lettera  b),  del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e
come   ulteriormente   modificato   dall'art.  7,  del  decreto-legge
30 giugno  2005,  n.  115, convertito, con modificazioni, nella legge
17 agosto 2005, n. 168, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle
aziende  industriali  appaltatrici di lavori di installazione di reti
telefoniche,  gia'  utilizzatrici  del predetto trattamento, ai sensi
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34013 del
7 maggio 2004,  registrato  alla  Corte  dei conti il 14 giugno 2004,
reg. n. 4, foglio 24;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del
decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla  legge14  maggio  2005,  n.  35, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e come ulteriormente modificato
dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito,
con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' concessa la
proroga  del  trattamento  straordinario di integrazione salariale in
favore  dei lavoratori dipendenti dalle societa' di seguito indicate,
sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto:
    A) Telecom Italia S.r.l. sede legale in Roma.
  Unita' in:
      Bari per un numero massimo di 48 unita' lavorative;
      Caltanissetta per un numero massimo di 16 unita' lavorative;
      Enna per un numero massimo di 23 unita' lavorative;
      Messina per un numero massimo di 102 unita' lavorative;
      Patti (Messina) per un numero massimo di 44 unita' lavorative;
      Palermo per un numero massimo di 57 unita' lavorative;
      Roma per un numero massimo di 2 unita' lavorative;
      Siracusa per un numero massimo di 26 unita' lavorative;
      Trapani per un numero massimo di 33 unita' lavorative.
  Totale n. 351 unita' lavorative.
  Verbale di accordo in data 22 giugno 2005.
  Codice  ISTAT:  45340 (numero matricola I.N.P.S. 4803622326) per il
periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
  L'INPS  e'  autorizzato  a  provvedere  al  pagamento  diretto  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale ai lavoratori
interessati,  nonche'  all'esonero  dal contributo addizionale di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
    B) Ciet S.p.a. sede legale in Arezzo.
  Unita' di:
      Gravellona  Toce  (Verbania)  per un numero massimo di 2 unita'
lavorative;
      S.  Stefano  Magra (Macerata) per un numero massimo di 2 unita'
lavorative;
      Poggio  Berni  (Rimini)  per  un  numero  massimo  di  5 unita'
lavorative;
      Serravalle  Pistoiese  (Pistoia)  per  un  numero  massimo di 4
unita' lavorative;
      Viterbo per un numero massimo di 34 unita' lavorative;
      Matera per un numero massimo di 28 unita' lavorative;
      Casoria (Napoli) per un numero massimo di 50 unita' lavorative.
  Totale n. 125 unita' lavorative.
  Codice ISTAT: 45340.
  Verbale di accordo in data 17 gennaio 2005
  per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.