IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001; Viste le motivate richieste della regione Puglia; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in data 15 novembre 2005; Decreta: Art. 1. 1. Per il parametro clorito la regione Puglia puo' stabilire fino al 31 dicembre 2006 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, inferiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 1,3 mg/l ai comuni ricadenti nelle province di Brindisi, Taranto e Foggia. 2. Per il parametro trialometani la regione Puglia puo' stabilire fino al 31 dicembre 2006 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, inferiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 80 \mu g/l ai comuni ricadenti nelle province di Brindisi, Taranto e Foggia. 3. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle Autorita' competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali. 4. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate concentrazioni dei predetti valori.