IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001; Viste le motivate richieste della provincia autonoma di Trento; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in data 20 ottobre 2005; Decreta: Art. 1. 1. Per il parametro arsenico la provincia autonoma di Trento puo' stabilire fino al 31 dicembre 2006 la deroga al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, inferiore al valore massimo ammissibile (VMA) di 50 ug/l per i comuni (o parte di essi) di Borgo Valsugana, Canal San Bovo, Fierozzo, Frassilongo, Pergine Valsugana, Roncegno, Telve di Sopra, Tenna, Torcegno, Trento. 2. Sono escluse dai provvedimenti di deroga o sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorita' competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali. 3. La provincia autonoma deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto parametro.