IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente:  «Modifiche  ed  integrazioni  della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi «ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Hidalgo Baquero Carmen Maria, nata a
Malaga  il 2 maggio 1974, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art. 12 cosi' come modificato dal decreto ministeriale n.
277/2003  del  sopra  indicato decreto legislativo, il riconoscimento
del  titolo  professionale di «Graduada Social», conseguito in Spagna
ai  fini  dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio della professione di
consulente del lavoro;
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  «Graduada  Social Diplomada», conseguito presso l'«Universidad de
Malaga» giugno 1997;
  Considerato  che  il titolo in possesso dell'istante l'accredita ad
esercitare  la professione in Spagna come risulta dalla dichiarazione
del «Ministerio de Educacion y Ciencia», in data 27 luglio 2005;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta 20 settembre 2005;
  Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria
nella seduta sopra citata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  consulente del lavoro e quella di cui e' in possesso
l'istante,   e  che  risulta  pertanto  opportuno  richiedere  misure
compensative,  nelle seguenti materie scritte e orali: 1) mercato del
lavoro, 2) sicurezza ed igiene, 3) diritto tributario, 4) diritto del
lavoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla sig.ra Hidalgo Baquero Carmen Maria, nata a Malaga il 2 maggio
1974,  cittadina spagnola, e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo dei
consulenti del lavoro e l'esercizio della professione in Italia.