IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente: «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi «ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Hidalgo Baquero Carmen Maria, nata a Malaga il 2 maggio 1974, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Graduada Social», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di consulente del lavoro; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Graduada Social Diplomada», conseguito presso l'«Universidad de Malaga» giugno 1997; Considerato che il titolo in possesso dell'istante l'accredita ad esercitare la professione in Spagna come risulta dalla dichiarazione del «Ministerio de Educacion y Ciencia», in data 27 luglio 2005; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta 20 settembre 2005; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di consulente del lavoro e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie scritte e orali: 1) mercato del lavoro, 2) sicurezza ed igiene, 3) diritto tributario, 4) diritto del lavoro; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Hidalgo Baquero Carmen Maria, nata a Malaga il 2 maggio 1974, cittadina spagnola, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e l'esercizio della professione in Italia.