IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
e  successive  modifiche,  che  prevede  l'applicabilita' del decreto
legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Lilli  Andrea, nato il 2 giugno 1969 a
Frascati  (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999
in  combinato  disposto  con  l'art.  12  del  decreto legislativo n.
115/1992,  il  riconoscimento  del titolo professionale di «Ingeniero
Industrial»  conseguito  in  Venezuela  e  rilasciato  dall'«Istituto
Universitario  Politecnico  Santiago  Marino» di Valencia (Venezuela)
nel  giugno  2001,  ai  fini  dell'accesso all'albo degli ingegneri -
sezione  A  settore  industriale ed esercizio in Italia della omonima
professione;
  Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Centro de
Ingenieros  del  Estado  Carabobo  -  Ceidec», come attestato in data
2 agosto 2005;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 25 ottobre 2005;
  Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  ingegnere  e  l'iscrizione  all'albo nella sezione A
settore  industriale,  per  cui  non  appare  necessario applicare le
misure compensative;
                              Decreta:
  Al  sig.  Lilli  Andrea, nato il 2 giugno 1969 a Frascati (Italia),
cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
«ingegneri»  sezione  A  -  settore  industriale  e l'esercizio della
professione in Italia.
    Roma, 12 gennaio 2006
                                          Il direttore generale: Mele