IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
e  successive  integrazioni, che prevede l'applicabilita' del decreto
legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Vista  l'istanza  del sig. Pastori Pierfrancesco, nato il 30 aprile
1959  a  Milano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  49  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
31 agosto  1999,  n.  394  in  combinato  disposto  con l'art. 12 del
decreto  legislativo  27 gennaio  1992, n. 115, il riconoscimento del
titolo  professionale di «Attorney and Counselor at Law» di cui e' in
possesso dall'8 maggio 1996, come attestato dalla «Appellate Division
of  the  Supreme  Court  of  the  State of New York - Second Judicial
Department»,  ai  fini  dell'accesso  all'albo ed esercizio in Italia
della professione di «avvocato»;
  Considerato  che  il  sig.  Pastori  ha  conseguito  la  laurea  in
giurisprudenza in data 4 aprile 1984 presso l'Universita' degli studi
di  Milano  ed  il  titolo accademico «Juris Doctor» rilasciato dalla
«Seton  Hall University - Law School» - di Newark - New York (USA) in
data 3 giugno 1995;
  Preso  atto  che  la  richiedente  ha  prodotto  il  certificato di
compiuta  pratica  forense  rilasciato  dall'Ordine degli avvocati di
Milano in data 24 settembre 1998;
  Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  «avvocato» e quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  apare  necessario applicare le misure
compensative;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 25 ottobre 2005;
  Visto  il  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di
categoria nella nota in atti datata 14 ottobre 2005;
  Visto   l'art.   49,  comma 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
  Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Pastori  Pierfrancesco,  nato  il 30 aprile 1959 a Milano
(Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale
di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo
degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.