IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione  della  direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  l'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto  legislativo  n.
286/1998, e successive integrazioni, che prevede l'applicabilita' del
decreto  legislativo  stesso  anche  ai  cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Piovesan Raffaella, nata a Milano il
3 dicembre  1974,  cittadina  italiana, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999
in  combinato  disposto  con  l'art.  12  del  decreto legislativo n.
115/1992,  il  riconoscimento  del titolo professionale di psicologo,
conseguito  in  Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio
in Italia della professione di psicologo;
  Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di
«Licenciatura  en  Psicologa»  presso l'«Universidad de Buenos Aires»
come attestato il 7 maggio 2001;
  Considerato che la richiedente e' iscritta presso il «Ministerio de
Salud y Ambiente» dal 13 agosto 2004, matricola n. 36116;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 27 maggio 2005;
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante del
Consiglio nazionale di categoria, in atti allegato;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica  e professionale della richiedente appare completa ai fini
dell'iscrizione  nella  sezione  A  dell'albo  degli  psicologi e che
pertanto   non   sia   necessaria  l'applicazione  di  alcuna  misura
compensativa;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Piovesan Raffaella, nata a Milano il 3 dicembre 1974,
cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa,  quale titolo valido per l'accesso all'albo degli psicologi
- sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 3 gennaio 2006
                                          Il direttore generale: Mele