LA CORTE COSTITUZIONALE

  Visto l'art. 14, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
  Visti  gli  articoli 5  e  6  del  regolamento generale della Corte
costituzionale 20 gennaio 1966 e successive modificazioni;
                              Delibera:

  Il  primo  periodo  del  primo  comma  dell'art. 12 del regolamento
generale  della  Corte  costituzionale  20 gennaio  1966 e successive
modificazioni e' cosi' riformulato:
  «Art.  12.  -  Dopo  che  la  Corte  ha  accertato  l'esistenza dei
requisiti  soggettivi di ammissione dei Giudici, ne da' comunicazione
al Presidente dell'Organo dal quale il nuovo Giudice proviene.».
    Roma, 27 ottobre 2005
                                             Il presidente: Capotosti
Il segretario generale: Pratis