IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto  il  regolamento  comunitario n. 753/02 della commissione del
29 aprile  2002  ed  in  particolare  l'art.  19,  indicazione  delle
varieta' di vite;
  Visti  i  decreti  ministeriali  18 novembre  1995 con i quali sono
state  riconosciute le indicazioni geografiche tipiche dei vini della
regione  Abruzzo  «Alto  Tirino»,  «Valle Peligna», «Colli Aprutini»,
«Colline  Pescaresi»,  «Terre di Chieti», «Colline Teatine», «Colline
Frentane»,  «Colli  del  Sangro»,  «del Vastese» o «Histonium» e sono
stati  approvati  i relativi disciplinari di produzione, e successive
modifiche;
  Vista  la richiesta del Consorzio per la tutela e la valorizzazione
dei  vini  d'Abruzzo,  fatta propria dalla regione Abruzzo, intesa ad
ottenere  la possibilita' di utilizzare il riferimento al nome di due
vitigni  nella  designazione  e  presentazione  dei  suddetti vini ad
indicazione geografica tipica;
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini,  relativo  alla  predetta richiesta,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 260
dell'8 novembre 2005;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
  Ritenuto  di doversi provvedere, in conformita' del suddetto parere
del   citato   comitato,  alla  emanazione  di  disposizioni,  aventi
carattere   di   generalita',   da   intendersi   integrative   delle
disposizioni  contenute  nei  disciplinari  dei  vini  da  tavola  ad
indicazione  geografica  tipica  prodotti nei territori della regione
Abruzzo;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Nella   designazione   e   presentazione  dei  vini  da  tavola  ad
indicazione  geografica  tipica  della regione Abruzzo «Alto Tirino»,
«Valle  Peligna»,  «Colli  Aprutini»,  «Colline Pescaresi», «Terre di
Chieti», «Colline Teatine», «Colline Frentane», «Colli del Sangro», «
del Vastese» o «Histonium» e' consentito utilizzare il riferimento al
nome di due vitigni.
  I  vitigni  di cui al primo comma devono essere compresi tra quelli
elencati   negli   articoli 2   dei  corrispondenti  disciplinari  di
produzione  come  utilizzabili  singolarmente  nella  designazione  e
presentazione  dei  relativi  vini da tavola a indicazione geografica
tipica nei termini stabiliti dal citato articolo.