IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare il comma 137;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14 marzo  2005,  n.  35 convertito, con modificazioni, nella legge 14
maggio  2005, n. 80, e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del
decreto-legge  30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni,
nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
  Visto  il  protocollo  d'intesa  contenente  il  programma  per  il
rilancio dei settori tessile, abbigliamento e calzature, pelli, cuoio
e  accessori  della moda, sottoscritto in data 17 giugno 2005, presso
la regione Abruzzo;
  Visto  il  verbale  di accordo in data 15 luglio 2005, stipulato ai
sensi  dell'art.  1,  comma  155,  della  legge  30 dicembre  2004, e
successive  modificazioni,  presso  il  Ministero  del lavoro e delle
politiche  sociali,  alla  presenza del Ministro, on. Roberto Maroni,
tra la regione Abruzzo, le province di Pescara, L'Aquila e Teramo, le
Organizzazioni   datoriali   e   le   Organizzazioni   sindacali  dei
lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi del
settore  tessile,  abbigliamento, calzature, pelli, cuoio e accessori
della  moda,  che  colpisce le aziende ubicate nella regione Abruzzo,
viene  prevista  la  concessione  e/o  la  proroga,  in  deroga  alla
normativa   ordinaria   vigente,  del  trattamento  straordinario  di
integrazione   salariale   e  dell'indennita'  di  mobilita',  per  i
lavoratori dei citati settori;
  Visto  il  limite di spesa di 6 milioni di euro fissato nel verbale
del 15 luglio 2005;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di  concedere  e/o  prorogare  il
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale e di mobilita'
alle  condizioni  riportate  nel  soprarichiamato  verbale di accordo
ministeriale  del  15 luglio  2005,  che  prevede  per  i  lavoratori
dipendenti  dalle  imprese operanti nei citati settori, ubicate nella
regione Abruzzo:
    a) la  concessione  e/o la proroga, fino al 31 dicembre 2006, del
trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' in
favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella
disciplina  di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della legge n. 223/1991
e  delle  imprese  industriali fino a quindici dipendenti dei settori
indicati nelle premesse, ubicate nella regione Abruzzo;
    b) in   via  subordinata,  la  concessione  e/o  la  proroga  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale e di mobilita'
per  le  imprese  industriali con piu' di quindici dipendenti che non
possono   utilizzare   le   vigenti   disposizioni   in   materia  di
ammortizzatori sociali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  e  successive  modificazioni, e sulla base di quanto concordato
nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 15 luglio 2005,
che ha recepito il protocollo d'intesa contenente il programma per il
rilancio  dei settori tessile, abbigliamento, calzature, pelli, cuoio
e  accessori  della  moda, sottoscritto in data 17 giugno 2005 di cui
alle  premesse, e' concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento
straordinario  di integrazione salariale straordinaria, nei confronti
di:
    a) lavoratori   dipendenti   delle  imprese  artigiane,  che  non
rientrano  nella  disciplina  di cui all'art. 12, commi 1) e 2) della
legge  n.  223/1991,  e  delle  imprese  industriali  fino a quindici
dipendenti operanti nei settori di cui alle premesse;
    b) lavoratori  dipendenti  da  imprese  industriali  con  piu' di
quindici   dipendenti   che   non   possono   utilizzare  le  vigenti
disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.