L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 29 dicembre 2005,
  Visti:
    il  decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79/99 (di seguito:
decreto legislativo n. 79/99);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito: l'Autorita) 19 marzo 2002, n. 42/02, come modificata ed
integrata  dalla  deliberazione  dell'Autorita'  11 novembre 2004, n.
201/04 (di seguito: deliberazione n. 42/02);
    gli   esiti   dei   ricorsi   presentati   innanzi  al  tribunale
amministrativo  regionale della Lombardia avverso la deliberazione n.
42/02;
    la  direttiva  del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio
2004,   n.  2004/8/CE,  in  materia  di  cogenerazione  (di  seguito:
direttiva 2004/8/CE);
    il  documento  per  la  consultazione  18 novembre  2005  recante
proposte  per  l'aggiornamento  dei  parametri  di riferimento per il
riconoscimento  della  produzione  combinata  di  energia elettrica e
calore  come  cogenerazione  ai  sensi  dell'art. 3, comma 3.1, della
deliberazione n. 42/02 (di seguito: documento per la consultazione);
    le osservazioni pervenute al documento per la consultazione;
  Considerato che:
    la  deliberazione  n. 42/02, sulla base dei presupposti riportati
nella  relativa  relazione tecnica, ha fissato opportuni valori per i
parametri  di  riferimento \eta es, \eta ts,civ, \eta ts,ind, e per i
valori di LTmin e IREmin in vigore fino al 31 dicembre 2005 e che, ai
sensi  dell'art. 3, comma 3.1, della medesima deliberazione, i valori
di  tali  parametri  sono  aggiornati dall'Autorita' per tenere conto
dell'evoluzione tecnologica del settore;
  ai  sensi dell'art. 3, commi 3.2, 3.3 e 3.4, della deliberazione n.
42/02,  i  valori  dei  parametri  \eta es, \eta ts,civ, \eta ts,ind,
LTmin  e  IREmin  rimangono  fissi,  ai fini del riconoscimento della
condizione tecnica di cogenerazione:
    per un periodo di dieci anni (quindici anni per le sezioni dotate
di  rete  di distribuzione del calore utile prodotto) a partire dalla
data  di  entrata in vigore della deliberazione n. 42/02 per ciascuna
sezione esistente;
    per un periodo di quindici anni (venti anni per le sezioni dotate
di  rete  di  distribuzione  del calore utile prodotto) dalla data di
entrata  in  esercizio  di  ciascuna  sezione,  a  seguito  di  nuova
realizzazione o rifacimento;
    i  valori aggiornati dei suddetti parametri di riferimento per il
riconoscimento  della  produzione  combinata  di  energia elettrica e
calore come cogenerazione non si applicano pertanto alle sezioni gia'
in  esercizio,  ne'  a quelle per le quali, alla data del 31 dicembre
2005, sono gia' state assunte obbligazioni contrattuali relativamente
alla  maggior  parte, in valore, dei costi di costruzione, alle quali
si  continuano  ad  applicare  i valori di riferimento previsti dalla
deliberazione n. 42/02 e in vigore fino al 31 dicembre 2005;
    come  precisato  nella  relazione  tecnica  alla deliberazione n.
42/02,  i valori del parametro \eta es sono stati individuati, per le
diverse  taglie  di  riferimento e tipologie di combustibili, facendo
riferimento  al rendimento elettrico netto medio annuo delle migliori
tecnologie   in   esercizio   commerciale,  utilizzate  per  la  sola
produzione di energia elettrica;
    i   ricorsi   presentati   innanzi  al  tribunale  amministrativo
regionale  della  Lombardia  avverso  la  deliberazione n. 42/02, che
contestavano  la  scelta,  da  parte  dell'Autorita',  dei valori del
parametro \eta es, sono stati respinti;
    continuano  a mantenere validita' le considerazioni esposte nella
relazione tecnica alla deliberazione n. 42/02 a sostegno della scelta
dei  valori  dei parametri \eta es, \eta ts,civ, \eta ts,ind, LTmin e
IREmin non modificati dal presente provvedimento;
  Ritenuto opportuno:
    aggiornare  il  valore  del  parametro \eta es seguendo i criteri
gia'  adottati  nella  deliberazione  n.  42/02,  facendo riferimento
quindi,   per  le  diverse  taglie  di  riferimento  e  tipologie  di
combustibili,   al  rendimento  elettrico  netto  medio  annuo  delle
migliori   tecnologie   disponibili   in   esercizio  commerciale  ed
industrialmente  provate utilizzate per la sola produzione di energia
elettrica;
    non  individuare uno specifico impianto di riferimento alimentato
a  gas  naturale, GPL o gasolio per le taglie di riferimento fino a 1
MW  poiche'  le  caratteristiche  e  le prestazioni degli impianti di
microgenerazione  sono  tra  loro  altamente  eterogenee e fortemente
dipendenti  da  fattori  non  direttamente legati al rendimento, come
gia'  evidenziato  nella  relazione  tecnica  alla  deliberazione  n.
42/2002,  definendo  pertanto,  per  tali  impianti,  un  valore  del
parametro  \eta  es pari al 40%, tenendo conto dell'evoluzione, negli
ultimi   anni,   del  rendimento  elettrico  netto  medio  del  parco
termoelettrico nazionale;
    considerare,  per  ogni  combustibile e per ogni intervallo delle
taglie  di  riferimento  maggiori  di  1  MW,  come individuati dalla
deliberazione   n.  42/02,  le  principali  tipologie  impiantistiche
attualmente  in  esercizio  commerciale,  verificando  il  valore del
rendimento  nominale  della  tipologia impiantistica di riferimento e
applicando,  tramite  la societa' Cesi Spa, modelli di simulazione in
grado  di  tener  conto  delle  variazioni che il rendimento nominale
subisce per effetto delle riduzioni di carico, delle variazioni delle
condizioni  atmosferiche  dell'ambiente  esterno  e  del  sistema  di
raffreddamento;
    non  modificare i valori del parametro \eta es per i combustibili
e  per  le  taglie  di riferimento per cui non sono state riscontrate
significative innovazioni tecnologiche, tenendo conto dei presupposti
di  cui  alla  deliberazione  n.  42/02  e  degli  esiti  dei ricorsi
presentati   innanzi  al  tribunale  amministrativo  regionale  della
Lombardia avverso la deliberazione n. 42/02;
    non  modificare  i valori previsti per i parametri \eta ts,civ ed
\eta ts,ind dalla deliberazione n. 42/02 poiche' il rendimento per la
produzione  di  calore  \eta  ts  non  e'  passibile di significativi
miglioramenti;
    non  modificare  i  valori previsti per il parametro IREmin dalla
deliberazione  n.  42/02  poiche'  continuano  ad  essere  valide  le
considerazioni svolte nel paragrafo 3.10 della relazione tecnica alla
deliberazione n. 42/02;
    prevedere  che,  con  riferimento  agli impianti alimentati a gas
naturale,  GPL  e  gasolio,  vengano  ammessi ai benefici attualmente
previsti  per  la cogenerazione solo impianti con rendimento di primo
principio  complessivo almeno pari al 55%, coincidente con il massimo
valore del rendimento elettrico di riferimento, modificando il valore
del  parametro LTmin, e tenuto conto dei valori del parametro \eta es
aggiornati  oltre  che  delle considerazioni svolte nel paragrafo 5.4
della relazione tecnica alla deliberazione n. 42/02;
  prevedere  che  i  valori  aggiornati  dei  parametri \eta es, \eta
ts,civ,  \eta  ts,ind,  LTmin e IREmin siano in vigore dal 1° gennaio
2006  fino  al  31 dicembre  2007  e  possano  essere successivamente
aggiornati   dall'Autorita'   per   tenere   conto   dello   sviluppo
tecnologico,  oltre  che del recepimento della direttiva 2004/8/CE in
materia di cogenerazione;
                            &a;Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1.  Ai  fini del presente provvedimento valgono le definizioni di
cui all'art. 1, comma 1.1, della deliberazione n. 42/02.