IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  decreto  legislativo  29 marzo 2004, n. 102, concernente
interventi  finanziari  a sostegno delle imprese agricole danneggiate
da calamita' naturali e da eventi climatici eccezionali;
  Visti  gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n.
102/2004,  che  disciplinano  gli  interventi  compensativi dei danni
nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  6 che individua le procedure e le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della   regione   interessata,   demandando  a  questo  Ministero  la
dichiarazione  del  carattere di eccezionalita' degli eventi avversi,
la   individuazione   dei  territori  danneggiati  e  le  provvidenze
concedibili   nonche'   la   ripartizione   periodica  delle  risorse
finanziarie  del  Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle
regioni la erogazione degli aiuti;
  Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel
settore agricolo (2000/C 28/02);
  Vista  la  decisione  della  Commissione  dell'Unione  europea  del
9 giugno  2005,  n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale
l'Italia ha dato esecuzione per le calamita' naturali;
  Vista la proposta della regione Veneto di declaratoria degli eventi
avversi   di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei  territori
danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale:
    tromba d'aria 29 giugno 2005 nella provincia di Padova;
    venti  impetuosi  dal  29 giugno  2005  al  1° luglio  2005 nella
provincia di Verona;
    tromba d'aria del 1° luglio 2005 nella provincia di Vicenza;
    tromba d'aria del 29 giugno 2005 nella provincia di Vicenza;
    grandinate del 30 luglio 2005, del 31 luglio 2005 nella provincia
di Vicenza;
  Ritenuto   di   accogliere   la   proposta   della  regione  Veneto
subordinando   l'erogazione   degli   aiuti   alla   decisione  della
Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversita' che
hanno prodotto i danni;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del  carattere di eccezionalita' degli
eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per
effetto   dei   danni  alle  strutture  aziendali  nei  sottoelencati
territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche
misure  di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004.
n. 102;
  Padova:  tromba  d'aria  del  29 giugno  2005  provvidenze  di  cui
all'art.  5  comma  3  nel  territorio  dei  comuni  di  Arzergrande,
Candiana, Correzzola;
  Verona:  venti  impetuosi  dal  29 giugno  2005 al 1° luglio 2005 -
provvidenze  di  cui  all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di
Caldiero, Caprino Veronese, Cologna Veneta, Grezzana, Lavagno, Marano
di  Valpolicella,  Rivoli  Veronese,  Ronco  all'Adige,  Roverchiara,
Zevio, Zimella;
  Vicenza:
    tromba  d'aria del 1° luglio 2005 - provvidenze di cui all'art. 5
comma 3 nel territorio dei comuni di Castegnero, Grisignano di Zocco,
Montegalda, Montegaldella, Nanto;
    tromba  d'aria del 29 giugno 2005 - provvidenze di cui all'art. 5
comma  3  nel  territorio  dei  comuni  di Assigliano Veneto, Lonigo,
Noventa  Vicentina, Orgiano, Poiana Maggiore, Pozzoleone, San Germano
dei Berici, Sarego, Sossano, Villaga;
    grandinate  del  30 luglio 2005, del 31 luglio 2005 - provvidenze
di  cui  all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Cartigliano,
Rosa', Tezze sul Brenta;
  L'erogazione  degli  aiuti  e'  subordinata  alla  decisione  della
Commissione  UE  sulle  informazioni  meteorologiche,  notificate  in
conformita'  alla  decisione  della medesima Commissione del 9 giugno
2005, n. C(2005)1622.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 gennaio 2006
                                                Il Ministro: Alemanno