IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
23  dicembre  2003  (Uso,  destinazione e distrazione degli autobus),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004;
  Visto  l'art. 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il
quale disciplina l'uso e la destinazione dei veicoli, ed in specie il
comma  6  che subordina ad apposita autorizzazione dell'ufficio della
ex  Direzione  generale  della M.C.T.C., ora Direzione generale della
motorizzazione   e   della  sicurezza  del  trasporto  terrestre  del
dipartimento  per i trasporti terrestri, rilasciata secondo direttive
emanate   dall'ex   Ministero   dei  trasporti  ora  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  con  propri  decreti, l'impiego in
servizio  di  linea  di  autobus destinati a servizio di noleggio con
conducente e viceversa;
  Visto  il  successivo  comma  7  dell'art.  82  del  citato decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  che rinvia al regolamento di
attuazione  ed esecuzione del nuovo codice della strada, adottato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
l'individuazione  delle  caratteristiche  costruttive  dei veicoli in
relazione  alle  destinazioni o agli usi cui i veicoli stessi possono
essere adibiti;
  Visto l'art. 243 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 495 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista   la  legge  11 agosto  2003,  n.  218,  recante  «Disciplina
dell'attivita'   di  trasporto  di  viaggiatori  effettuata  mediante
noleggio di autobus con conducente».
  Vista  l'ordinanza  del  T.A.R. Lazio, sez. III-ter, n. 2600/04 del
13 maggio  2004 con la quale si e' respinta la domanda incidentale di
sospensione  dell'efficacia,  proposta  nel  ricorso  con  cui  si e'
impugnato   il   citato   decreto   ministeriale   23 dicembre  2003,
dall'associazione di categoria ASSTRA e da numerose societa' operanti
nel settore del trasporto pubblico locale;
  Vista  l'ordinanza  del  T.A.R.  Lazio, sez. III-ter, n. 739/04 del
27 maggio  2004 con la quale si sono ordinati incombenti istruttori a
carico dell'Amministrazione;
  Vista  l'ordinanza  del  T.A.R. Lazio, sez. III-ter, n. 3443/04 del
24 giugno  2004 di accoglimento della predetta domanda incidentale di
sospensione;
  Vista  l'ordinanza  del  Consiglio di stato, sez. VI n. 5654/04 del
26 novembre   2004   di   rigetto   dell'appello  per  l'annullamento
dell'ordinanza T.A.R. Lazio, sez. III-ter, n. 3443/04;
  Considerata  la  necessita'  di  dare  esecuzione all'ordinanza del
Consiglio  di  stato, sez. VI n. 5654/04 del 26 novembre 2004, con la
quale  e'  stato respinto l'appello per l'annullamento dell'ordinanza
del  T.A.R.  Lazio,  sez.  III-ter  n.  3443/04 di accoglimento della
domanda  di  sospensiva  proposta  incidentalmente  dalle  ricorrenti
avverso  il  predetto  decreto ministeriale 23 dicembre 2003, art. 3,
comma 2 e comma 3;
  Ritenuto  che  e'  stata  individuata dal giudice amministrativo la
necessita'   di   procedere   al  riesame  del  decreto  ministeriale
23 dicembre  2003  impugnato,  nella  parte  in  cui  esclude il c.d.
«fuorilinea»  degli  autobus addetti a servizi di linea, per noleggi,
in  via  eccezionale  e  temporanea, nell'ambito dei percorsi urbani,
coincidenti  con  la categoria per la quale l'autobus stesso e' stato
immatricolato;
  Ritenuto,  d'altronde,  che  sia  il  codice della strada (art. 86,
decreto  legislativo  285/1992) che la nuova disciplina in materia di
noleggio  di  autobus con conducente (art. 5, comma 3, legge 218/2003
non   prevedono  alcuna  limitazione  territoriale  del  servizio  di
noleggio;
  Ritenuto,   pertanto,   che   in  base  alle  valutazioni  tecniche
concernenti    la    sicurezza    del    trasporto   delle   persone,
l'Amministrazione  statale  non  ha  il  potere  di limitare l'ambito
territoriale  del servizio di noleggio con conducente e quindi non e'
legittima  alcuna  restrizione  territoriale  per  i  servizi  cc.dd.
«fuorilinea»,  ovvero  per  gli  eccezionali  servizi di noleggio con
conducente   effettuati  utilizzando  autobus  immatricolati  per  lo
svolgimento determinati servizi di linea;
  Riesaminato,  alla  luce  delle  considerazioni  appena esposte, il
decreto  ministeriale  23 dicembre  2003  impugnato,  in  particolare
facendo riferimento alle norme contenute nell'art. 3, comma 2, ove si
prevede  che:  «I veicoli  di  classe  "I"  e  "A",  immatricolati in
servizio  di  linea,  non  possono  essere  impiegati  in  servizi di
noleggio con conducente»;
  Riesaminata, inoltre, la norma, contenuta nell'art. 3, comma 3, del
decreto ministeriale 23 dicembre 2003, che prevede l'esclusione degli
autobus  a  2  piani aperti e degli autosnodati dalla possibilita' di
essere  impiegati,  in  via  eccezionale, in servizio di noleggio con
conducente;
  Considerati    i    contenuti   delle   direttive   europee   sulle
caratteristiche  costruttive  degli  autobus ed i vincoli posti dalle
leggi  nazionali,  per  l'Amministrazione, in sede di riesame, non e'
stato possibile individuare un diverso criterio oggettivo, rispetto a
quello  delle  caratteristiche costruttive, per autorizzare l'impiego
di un autobus allo svolgimento di un servizio di trasporto di persone
su un percorso non predeterminato;
  Considerato,  invece,  che  per  quanto riguarda gli autobus aventi
caratteristiche costruttive rientranti nelle classi «B» ed «II» si e'
demandato agli uffici periferici del Dipartimento trasporti terrestri
la  verifica  dell'installazione  del  cronotachigrafo e del rilascio
dell'autorizzazione  alla  distrazione dal servizio di linea a quello
di noleggio con conducente, subordinatamente al divieto di utilizzare
i  posti  in piedi e al rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma
3,  legge  218/2003  (art.  3,  commi  3  e  4,  decreto ministeriale
23 dicembre 2003);
  Tutto  cio'  premesso  e  considerato, ai soli fini dell'esecuzione
dell'ordinanza  cautelare  del Consiglio di Stato, sez. VI n. 5654/04
del  26 novembre  2004,  in  attesa  della nuova determinazione a cui
perverra'  questa  amministrazione  a  seguito  della  formazione del
giudicato sul merito del ricorso citato nelle premesse;
                              Decreta:
  La  sospensione dell'efficacia delle norme contenute nell'impugnato
decreto ministeriale 23 dicembre 2003, limitatamente alla sospensione
della norma di cui al comma 2 dell'art. 3 e della norma contenuta nel
comma 3 dell'art. 3, relativamente all'inciso «con l'esclusione degli
autobus a 2 piani aperti e degli autosnodati».
  Il  presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 ottobre 2005
                                                 Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2005
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9, foglio n. 267