IL DIRETTORE GENERALE
                             del Tesoro

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare,
l'art.  3,  come  modificato  dall'art.  1,  comma  380  della  legge
23 dicembre   2005,   n.   266,   ove  si  prevede  che  il  Ministro
dell'economia   e   delle   finanze  e'  autorizzato,  in  ogni  anno
finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra
l'altro,  di  effettuare  operazioni  di  indebitamento  sul  mercato
interno  od  estero  nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a
breve,  medio,  e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il
tasso  d'interesse  o i criteri per la sua determinazione, la durata,
l'importo  minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni
altra caratteristica e modalita';
  Visto  il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006 emanato in
attuazione  dell'art.  3  del  citato  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  398  del  2003,  ove  si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare   le   operazioni  finanziarie  di  cui  allo  stesso
articolo,  prevedendo  che  le operazioni stesse vengano disposte dal
direttore  generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della
Direzione II del Dipartimento del Tesoro;
  Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il
direttore   generale  del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione  seconda  del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
  Visti,  altresi',  gli  articoli 4  e  11  del ripetuto decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' staro
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel
regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in
particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
23 gennaio  2006  ammonta,  al  netto dei rimborsi gia' effettuati, a
26.318 milioni di euro;
  Visti   i  propri  decreti  in  data  22  settembre,  21 ottobre  e
22 dicembre  2005,  con  i  quali e' stata disposta l'emissione delle
prime  sei  tranches  dei  certificati  di  credito  del Tesoro «zero
coupon»  della  durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza
30 settembre 2005 e scadenza 28 settembre 2007;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati
di credito del Tesoro «zero coupon»;
  Visto  il  decreto  legislativo  21 novembre  1997, n. 461, recante
riordino  della  disciplina  dei  redditi  di  capitale e dei redditi
diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la
tassazione delle obbligazioni senza cedole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30 dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del decreto
ministeriale  del  4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta   l'emissione   di  una  settima  tranche  di  «CTZ-24»  con
decorrenza  30 settembre  2005  e  scadenza  28 settembre  2007, fino
all'importo  massimo  di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del
22   settembre   2005,   altresi'   citato  nelle  premesse,  recante
l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto del 22 settembre 2005.