IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo 2,  nella  parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1263/96  della  Commissione  del
1° luglio  1996,  relativo  alla registrazione della denominazione di
origine  protetta «Robiola di Roccaverano», ai sensi dell'art. 17 del
predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Vista   l'istanza  presentata  dal  Consorzio  per  la  tutela  del
formaggio di Roccaverano, con sede in Roccaverano (Asti), via Roma n.
8,  intesa  ad  ottenere  la  modifica del disciplinare di produzione
della  denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» nel
quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n.
2081/92;
  Vista  la  nota  protocollo  n. 64914 del 12 settembre 2005, con la
quale  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo
che  la  modifica  di  cui  sopra  rientri nelle previsioni di cui al
citato  art.  9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato
all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Vista  l'istanza  del  10 gennaio  2006,  con la quale il Consorzio
richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento  (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2
del  regolamento  (CEE)  n.  535/97  sopra  richiamato, espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e
futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata
domanda   di   modifica   del   disciplinare   di   produzione  della
denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano», ricadendo
la  stessa  sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo
provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine
protetta   «Robiola   di  Roccaverano»,  in  attesa  che  l'organismo
comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata dal Consorzio per la
tutela  del formaggio di Roccaverano, assicuri la protezione a titolo
transitorio  a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di
produzione  della  denominazione  di  origine  protetta  «Robiola  di
Roccaverano»,  secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa
che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi
dell'art.  5,  paragrafo 5  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92  del
Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2
del  regolamento  (CE)  n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al
disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta
«Robiola  di  Roccaverano»,  che  recepisce  le  modifiche  richieste
Consorzio  per la tutela del formaggio di Roccaverano e che si allega
al presente decreto.