L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 21 gennaio 2006, Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995); il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000); il decreto del Ministro delle attivita' produttive (di seguito: il Ministro) 12 dicembre 2005, di aggiornamento della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli (di seguito: procedura di emergenza climatica); il decreto del Ministro 20 gennaio 2006 (di seguito: decreto 20 gennaio 2006); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05); la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di seguito: deliberazione n. 297/05); Considerato che: l'art. 1 della legge n. 481/1995 prevede che il sistema tariffario debba, tra l'altro, armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale e di uso efficiente delle risorse; l'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 164/2000 stabilisce che le imprese che svolgono attivita' di trasporto garantiscano l'adempimento degli obblighi volti ad assicurare la sicurezza, l'affidabilita', l'efficienza e il minor costo del servizio; l'art. 1 del decreto 20 gennaio 2006 ha previsto, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, l'istituzione di un meccanismo di incentivi per incrementare l'offerta di interrompibilita' aggiuntiva sulla base di procedure stabilite dall'Autorita'; l'art. 2 del decreto 20 gennaio 2006 prevede che, nel disciplinare la procedura per l'assegnazione di lotti di interrompibilita' aggiuntiva, l'Autorita' si attenga a criteri di pubblicita', trasparenza e non discriminazione, anche promuovendo la concorrenza e la pluralita' degli assegnatari; l'art. 2, comma 3, del decreto 20 gennaio 2006 stabilisce che l'applicazione della procedura di cui al precedente alinea sia affidata all'impresa maggiore di trasporto; l'art. 2, comma 5, del decreto 20 gennaio 2006 prevede che la procedura concorsuale sia riservata ai clienti finali di tipo industriale connessi alla rete di trasporto, o alle reti di distribuzione, purche' essi siano dotati di sistemi di misura e di controllo che consentano la verifica diretta e tempestiva dell'avvenuta interruzione o riduzione dei prelievi; la deliberazione n. 297/05 ha previsto: che, con decorrenza 1° gennaio 2006, i corrispettivi CPe, CPu, CRr, CM, CV e CVp di cui alla deliberazione n. 166/05 siano aumentati del 3,7 per cento; che le maggiorazioni di cui al precedente alinea alimentino un fondo per la promozione dell'interrompibilita' del sistema gas (di seguito: fondo) appositamente istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico; di definire con successivo provvedimento dell'Autorita', in esito alla definizione di meccanismi di incentivo all'interrompibilita' del sistema gas, le modalita' di gestione dell'ammontare accantonato nel fondo di cui al precedente alinea; Ritenuto che: sia urgente dare attuazione a quanto previsto dal decreto 20 gennaio 2006 prevedendo anche opportuni meccanismi volti ad assicurare la massima efficacia del provvedimento in termini di beneficio atteso dalla riduzione dei consumi di gas e ad evitare il mancato rispetto degli impegni assunti da parte degli assegnatari; Delibera: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le definizioni di cui alla delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02 nonche' le seguenti definizioni: a) assegnatario: e' il cliente titolare di una assegnazione definitiva, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto 20 gennaio 2006, anche in forma congiunta con altri clienti finali; b) assegnazione: e' l'attribuzione di LR in esito alla procedura di cui al presente provvedimento, a seguito dell'approvazione definitiva di cui all'art. 2, comma 7 del decreto 20 gennaio 2006; c) corrispettivo di disponibilita' o CD: e' il corrispettivo riconosciuto all'assegnatario di LR, per ogni LR assegnato; d) corrispettivo di attivazione o CA: e' il corrispettivo riconosciuto all'assegnatario, per ogni LR dei prelievi richiesto dall'impresa maggiore di trasporto ed effettivamente attuato; e) intervallo di riduzione: e' il periodo pari a cinque giorni feriali all'interno del periodo complessivo di attivazione del servizio; f) livello di riferimento dei prelievi presso un punto di riconsegna k o QRIFk: e' pari alla media dei prelievi giornalieri, effettuati nei giorni feriali nel periodo 1°-15 febbraio 2005; nel caso non siano disponibili le misure giornaliere e' pari al 4% del prelievo complessivo del mese di febbraio 2005. I suddetti dati sono desumibili dai verbali di misura. In caso di clienti finali rientranti nell'elenco dei clienti con contratto di fornitura interrompibile di cui alla fase 2 della procedura di emergenza climatica, come risultante dal sistema informativo dell'impresa maggiore di trasporto, per il periodo di interruzione attivato nel 2006 ai sensi della procedura di emergenza, il livello di riferimento dei prelievi presso un punto di riconsegna k o QRIFk e' pari alla differenza tra il valore calcolato come sopra e la disponibilita' di interruzione inserita nel sistema informativo dell'impresa maggiore di trasporto; g) lotto di riducibilita' o LR e' un lotto con durata di cinque giorni feriali, avente un valore di prelievo giornaliero interrompibile di 10.000 Smc/g; h) procedura di emergenza climatica: e' la procedura di emergenza climatica di cui al decreto del Ministro del 12 dicembre 2005.