L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 21 gennaio 2006,
  Visti:
    la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n.
481/1995);
    il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164  (di seguito:
decreto legislativo n. 164/2000);
    il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive (di seguito:
il  Ministro)  12 dicembre  2005, di aggiornamento della procedura di
emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di
gas  naturale  in  caso  di eventi climatici sfavorevoli (di seguito:
procedura di emergenza climatica);
    il  decreto  del  Ministro  20 gennaio  2006 (di seguito: decreto
20 gennaio 2006);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  29 luglio  2005,  n.  166/05 (di seguito:
deliberazione n. 166/05);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di
seguito: deliberazione n. 297/05);
  Considerato che:
    l'art.   1  della  legge  n.  481/1995  prevede  che  il  sistema
tariffario    debba,   tra   l'altro,   armonizzare   gli   obiettivi
economico-finanziari  dei  soggetti  esercenti  il  servizio  con gli
obiettivi  generali  di  carattere  sociale e di uso efficiente delle
risorse;
    l'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 164/2000 stabilisce
che  le  imprese  che  svolgono  attivita'  di trasporto garantiscano
l'adempimento  degli  obblighi  volti  ad  assicurare  la  sicurezza,
l'affidabilita', l'efficienza e il minor costo del servizio;
    l'art.  1  del  decreto  20 gennaio  2006  ha  previsto, ai sensi
dell'art.   28,   comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  164/2000,
l'istituzione   di   un  meccanismo  di  incentivi  per  incrementare
l'offerta  di  interrompibilita'  aggiuntiva  sulla base di procedure
stabilite dall'Autorita';
    l'art.   2   del   decreto   20 gennaio  2006  prevede  che,  nel
disciplinare   la   procedura   per   l'assegnazione   di   lotti  di
interrompibilita'  aggiuntiva,  l'Autorita'  si  attenga a criteri di
pubblicita',  trasparenza e non discriminazione, anche promuovendo la
concorrenza e la pluralita' degli assegnatari;
    l'art.  2,  comma  3,  del decreto 20 gennaio 2006 stabilisce che
l'applicazione  della  procedura  di  cui  al  precedente  alinea sia
affidata all'impresa maggiore di trasporto;
    l'art.  2,  comma  5,  del decreto 20 gennaio 2006 prevede che la
procedura  concorsuale  sia  riservata  ai  clienti  finali  di  tipo
industriale   connessi  alla  rete  di  trasporto,  o  alle  reti  di
distribuzione,  purche'  essi  siano dotati di sistemi di misura e di
controllo   che   consentano   la   verifica   diretta  e  tempestiva
dell'avvenuta interruzione o riduzione dei prelievi;
    la deliberazione n. 297/05 ha previsto:
      che,  con decorrenza 1° gennaio 2006, i corrispettivi CPe, CPu,
CRr, CM, CV e CVp di cui alla deliberazione n. 166/05 siano aumentati
del 3,7 per cento;
      che  le maggiorazioni di cui al precedente alinea alimentino un
fondo  per  la  promozione dell'interrompibilita' del sistema gas (di
seguito:  fondo)  appositamente  istituito presso la Cassa conguaglio
per il settore elettrico;
      di  definire  con  successivo  provvedimento dell'Autorita', in
esito     alla     definizione    di    meccanismi    di    incentivo
all'interrompibilita'  del  sistema  gas,  le  modalita'  di gestione
dell'ammontare accantonato nel fondo di cui al precedente alinea;
  Ritenuto che:
    sia  urgente  dare  attuazione  a  quanto  previsto  dal  decreto
20 gennaio  2006  prevedendo  anche  opportuni  meccanismi  volti  ad
assicurare  la  massima  efficacia  del  provvedimento  in termini di
beneficio  atteso  dalla riduzione dei consumi di gas e ad evitare il
mancato rispetto degli impegni assunti da parte degli assegnatari;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  Ai  fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
di  cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le definizioni
di  cui alla delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
17 luglio 2002, n. 137/02 nonche' le seguenti definizioni:
    a) assegnatario:  e'  il  cliente  titolare  di  una assegnazione
definitiva,  ai  sensi  dell'art.  2, comma 7, del decreto 20 gennaio
2006, anche in forma congiunta con altri clienti finali;
    b) assegnazione:  e' l'attribuzione di LR in esito alla procedura
di   cui  al  presente  provvedimento,  a  seguito  dell'approvazione
definitiva di cui all'art. 2, comma 7 del decreto 20 gennaio 2006;
    c) corrispettivo  di  disponibilita'  o  CD:  e' il corrispettivo
riconosciuto all'assegnatario di LR, per ogni LR assegnato;
    d) corrispettivo   di  attivazione  o  CA:  e'  il  corrispettivo
riconosciuto  all'assegnatario,  per  ogni  LR dei prelievi richiesto
dall'impresa maggiore di trasporto ed effettivamente attuato;
    e) intervallo  di  riduzione:  e' il periodo pari a cinque giorni
feriali  all'interno  del  periodo  complessivo  di  attivazione  del
servizio;
    f) livello  di  riferimento  dei  prelievi  presso  un  punto  di
riconsegna  k  o  QRIFk: e' pari alla media dei prelievi giornalieri,
effettuati  nei  giorni  feriali nel periodo 1°-15 febbraio 2005; nel
caso  non  siano  disponibili le misure giornaliere e' pari al 4% del
prelievo  complessivo del mese di febbraio 2005. I suddetti dati sono
desumibili   dai  verbali  di  misura.  In  caso  di  clienti  finali
rientranti   nell'elenco  dei  clienti  con  contratto  di  fornitura
interrompibile  di  cui  alla  fase  2  della  procedura di emergenza
climatica,  come  risultante  dal  sistema  informativo  dell'impresa
maggiore  di  trasporto,  per il periodo di interruzione attivato nel
2006 ai sensi della procedura di emergenza, il livello di riferimento
dei  prelievi  presso  un  punto di riconsegna k o QRIFk e' pari alla
differenza  tra il valore calcolato come sopra e la disponibilita' di
interruzione  inserita  nel sistema informativo dell'impresa maggiore
di trasporto;
    g) lotto  di  riducibilita' o LR e' un lotto con durata di cinque
giorni   feriali,   avente   un   valore   di   prelievo  giornaliero
interrompibile di 10.000 Smc/g;
    h) procedura di emergenza climatica: e' la procedura di emergenza
climatica di cui al decreto del Ministro del 12 dicembre 2005.