IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004,
31  maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 23 maggio 2005 e
23  settembre  2005,  con  i  quali  la validita' dell'autorizzazione
triennale  rilasciata  all'organismo  di  controllo  denominato  CSQA
Certificazioni  Srl,  con  decreto  del  24 gennaio  2003,  e'  stata
prorogata fino al 20 febbraio 2006;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 24 gennaio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione   rilasciata   all'organismo   di  controllo  CSQA
Certificazioni  Srl,  con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n.
74,  con  decreto  24 gennaio  2003,  ad effettuare i controlli sulla
denominazione  di  origine  protetta  «Gorgonzola»  registrata con il
regolamento  della  Commissione  (CE)  n. 1107/96 del 12 giugno 1996,
gia'   prorogata   con   decreti  10 giugno  2003,  24 ottobre  2003,
12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005,
23 maggio  2005  e  23 settembre  2005, e' ulteriormente prorogata di
centoventi giorni a far data dal 20 febbraio 2006.