IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti i decreti 10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005,
3  maggio  2005  e  1°  settembre  2005  con  i  quali  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato   O.C.P.A.  Organismo  consortile  per  il  controllo  sui
formaggi  sardi  a  D.O.P.,  con  decreto del 3 luglio 2001, e' stata
prorogata fino al 2 febbraio 2006;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di origine protetta «Fiore Sardo», allo schema tipo di
controllo,  trasmessogli  con  nota  ministeriale  del 5 maggio 2005,
protocollo numero 62146;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 3 luglio 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo di controllo O.C.P.A. -
Organismo  consortile  per  il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.,
con  sede  in  Olmedo  (Sassari),  Localita'  Bonassai,  con  decreto
3 luglio  2001,  ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione di
origine  protetta  «Fiore  Sardo» registrata con il regolamento della
Commissione  (CE)  n.  1107/96  del 12 giugno1996, gia' prorogata con
decreti  10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 3 maggio
2005  e  1°  settembre 2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi
giorni a far data dal 2 febbraio 2006.