IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante
«Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art.   11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   ed   in  particolare  l'art.  7,
concernente l'autonomia organizzativa della Presidenza;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 dicembre  2003,  n.  343,  ed in
particolare  l'art.  5, comma 2, che all'art. 10 del suddetto decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n. 303, ha inserito il comma 6-bis che
prevede  il trasferimento del Comitato per l'emersione del lavoro non
regolare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
23 luglio  2002,  concernente  «Ordinamento  delle strutture generali
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri», come modificato da
ultimo   dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
11 luglio 2005, ed in particolare gli articoli 25 e 25-bis;
  Visto, altresi', l'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  23 luglio  2002, e successive modificazioni
concernente il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare;
  Vista  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005),
ed in particolare l'art. 1, comma 93, che prevede la rideterminazione
delle  dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche sulla base
dei  principi  di  cui  all'art.  1, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio
2005 con cui, terminata la fase di prima attuazione di cui al comma 6
dell'art.  9-bis  del  decreto  legislativo n. 303/1999, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  sono  state rideterminate, ai sensi
dell'art.  1, comma 93, della suddetta legge n. 311/2004 le dotazioni
organiche  del  personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed  in  particolare  gli  articoli 2  e  3  concernenti  le dotazioni
organiche del personale dirigenziale;
  Visto  l'art. 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare i commi
2  e  4 i quali prevedono rispettivamente che «le dotazioni organiche
del   personale  dirigenziale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  sono  determinate  in  misura  corrispondente  ai  posti di
funzione  di  prima e di seconda fascia istituiti con i provvedimenti
di  organizzazione  delle  strutture,  emanati  ai sensi dell'art. 7,
commi  1  e  2»  e  che  «i  posti  funzione  e le relative dotazioni
organiche  possono  essere  rideterminati  con  i decreti adottati ai
sensi dell'art. 7»;
  Tenuto  conto che e' in corso di adozione il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri con cui si apportano al citato decreto del
Presidente  del  Consiglio 23 luglio 2002, e successive modificazioni
ed  integrazioni, le modifiche necessarie a rendere corrispondente il
numero  dei  posti di funzione di prima e seconda fascia ivi previsti
alle nuove dotazioni organiche del personale dirigenziale di cui alle
tabelle  B  e  C  allegate  al  suddetto  decreto  del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2005;
  Ritenuto opportuno procedere ad una razionalizzazione organizzativa
nell'ambito   di  alcune  strutture  generali  della  Presidenza  del
Consiglio  dei Ministri senza, peraltro, che cio' comporti incrementi
di spesa;
  Sentite le organizzazioni sindacali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  All'art.  25  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  23 luglio 2002 citato in premessa, concernente «Ordinamento
delle   strutture   generali   della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri», il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4.  Il  dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici
si  articola  in  non  piu'  di  cinque uffici e non piu' di quindici
servizi.  Il  dipartimento  si  avvale, altresi', di un dirigente con
compiti  di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del contingente
di cui all'art. 5, comma 5.».