IL CAPO DIPARTIMENTO
         per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione
                    e la sicurezza degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995)  concernenti  «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' del 15 marzo 1996
(Gazzetta   Ufficiale   n.  74  del  28 marzo  1996)  concernente  le
semplificazioni  procedurali e in particolare l'art. 2 del decreto in
questione,  relativo  alle  semplificazioni  applicabili  a  prodotti
uguali  ad altri gia' autorizzati, in applicazione dell'art. 5, comma
6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita   di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti  e  in
particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003,  n. 65 corretto ed
integrato  dal  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,  concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista   la   domanda  presentata  il  4 agosto  2005  e  successive
integrazioni  di  cui  l'ultima  in data 17 gennaio 2006 dall'impresa
Bayer  Cropscience Srl con sede legale in Milano, viale Certosa, 130,
diretta  ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto fitosanitario
denominato  «Ift Duo», successivamente ridenominato «Fulcrum», uguale
al  prodotto  di  riferimento  denominato «Merlin Duo», contenente le
sostanze  attive isoxaflutole e terbutilazina, registrato al n. 10321
con  decreto  dirigenziale  dell'8 febbraio  2000  e  modificato  con
successivi decreti di cui l'ultimo del 23 giugno 2005;
  Visto  il decreto del 26 novembre 2003 di inclusione della sostanza
attiva  isoxaflutole nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995,   n.  194,  in  attuazione  della  direttiva  2003/68/CE  della
Commissione dell'11 luglio 2003;
  Rilevato  che  la verifica tecnica giuridica d'ufficio ha accertato
la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni
procedurali citate e in particolare che:
    il  prodotto  e'  uguale  al  prodotto  di riferimento denominato
«Merlin Duo»;
    nel frattempo non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione;
    l'impresa  richiedente  risulta  anche  titolare  del prodotto di
riferimento;
  Ritenuto  di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Merlin Duo»;
  Rilevato  che  per  il  rilascio  di  tale  autorizzazione  non  e'
richiesto  il  parere  della  Commissione  consultiva  per i prodotti
fitosanitari  di  cui  all'art.  20  del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
  A  decorrere  dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre
2008  l'impresa  Bayer  Cropscience  Srl,  con sede legale in Milano,
viale  Certosa  n.  130,  e' autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto  fitosanitario denominato FULCRUM con la composizione e alle
condizioni  indicate  nell'etichetta  allegata  al  presente decreto,
fatto  comunque salvo l'adeguamento di tale prodotto alle conclusioni
della  valutazione  comunitaria  delle sostanze attive isoxaflutole e
terbutilazina in esso contenute.
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-20.
  Il   prodotto   in   questione   e'  preparato  nello  stabilimento
dell'impresa SIPCAM Spa, in Salerano sul Lambro (Lodi); importato, in
confezioni  pronte  per  l'impiego,  dallo  stabilimento dell'impresa
estera Bayer Cropscience France - Villefranche - Francia.
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12809.
  E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 23 gennaio 2006

                                      Il capo Dipartimento: Marabelli