IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche»,  in  particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo  a  norma  dell'art.  11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Viste  le richieste dei responsabili della conservazione in purezza
della  varieta'  indicata  nel  dispositivo,  volta  ad  ottenere  la
cancellazione della varieta' medesima dai registri nazionali;
  Considerato  che  la  varieta'  della  quale  e'  stata  chiesta la
cancellazione non riveste particolare interesse in ordine generale;
  Considerato  che  la  commissione  sementi di cui all'art. 19 della
legge  n.  1096/71  nella  riunione  del 25 novembre 2005 ha espresso
parere  favorevole  alla  cancellazione, dai relativi registri, della
varieta' indicata nel dispositivo;
  Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  8 ottobre  1973, n. 1065, inserito dal
decreto  del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da
ultimo   modificato  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
9 maggio  2001,  n.  322,  la  sotto  elencata varieta', iscritta nei
registri  nazionali  delle varieta' di specie di piante agrarie con i
decreti  a  fianco  di  essa  indicati,  e'  cancellata  dai registri
medesimi:

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  Codice  |    Specie    | Varieta'  | D.M. iscrizione o di rinnovo
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  007056  |Erba medica   |Barfleur   |30 marzo 2001

  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 gennaio 2006
                                      Il direttore generale: La Torre
Avvertenza:
    Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di  legittimita'  da  parte  della  Corte  dei  conti,  art. 3, legge
14 gennaio  1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio
centrale  del  bilancio  del Ministero dell'economia e delle finanze,
art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.