IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, con il quale
e'  stato  approvato,  ai  sensi  dell'art. 17, comma 95, della legge
15 maggio  1997,  n. 127, il regolamento recante norme sull'autonomia
didattica degli atenei;
  Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000 con i
quali  sono  state  determinate le classi delle lauree e delle lauree
specialistiche universitarie;
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale
sono   state   apportate   modifiche  al  regolamento  recante  norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto
del   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
  Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
  Visto  il piano di azione della commissione dell'Unione europea del
24 maggio  2000  e 28 marzo 2001 «Piano d'azione e-learning - Pensare
all'istruzione di domani»;
  Vista   la   risoluzione  del  Consiglio  dei  Ministri  istruzione
dell'Unione   europea  del  13 luglio  2001  sull'e-learning  (2001/C
204/02),  la  quale,  tra  l'altro,  incoraggia  gli  Stati  membri a
esprimere  nuovi metodi e approcci di apprendimento e a promuovere la
mobilita' virtuale e progetti di campus transnazionali virtuali;
  Vista   la  decisione  n.  2318/2003/CE  del  5 dicembre  2003  del
Parlamento europeo e del Consiglio recante l'adozione di un programma
pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie
dell'informazione   e   delle  comunicazioni  (TIC)  nei  sistemi  di
istruzione e formazione in Europa (programma e-learning);
  Preso   atto   che   la  predetta  proposta  di  decisione  intende
supportare,  anche  con specifiche risorse, le iniziative degli Stati
membri dell'Unione europea nel settore della formazione a distanza e,
nell'ambito    dei   settori   prioritari   di   intervento,   quello
universitario;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2003)  ed  in  particolare  l'art.  26,  concernente  le
iniziative in materia di innovazione tecnologica;
  Considerato  che  il  comma  5 del predetto art. 26, stabilisce che
«con  decreto  del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della
ricerca,  adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie,   sono   determinati   i   criteri   e  le  procedure  di
accreditamento  dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni
universitarie  abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del
regolamento  di  cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine
dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato»
  Visto il decreto interministeriale 17 aprile 2003 con il quale sono
stati  definiti  i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi
di  studio a distanza delle universita' statali e non statali e delle
istituzioni  universitarie abilitate a rilasciare i titoli accademici
di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
  Visto  il decreto interministeriale del 15 aprile 2005 con il quale
sono state approvate modifiche al predetto decreto 17 aprile 2003;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3 settembre 2003 con il quale, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.
25, sono stati determinati gli obiettivi relativi alla programmazione
del sistema universitario per il triennio 2004-2006;
  Vista la successiva nota di indirizzo del Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della ricerca, adottata in data 4 dicembre 2003,
prot.  n.  1643 con la quale sono stati individuati i contenuti della
programmazione  universitaria  e  le  indicazioni operative anche con
riferimento  alla  istituzione  di  nuove universita' non statali ivi
comprese   quelle   di  cui  al  predetto  decreto  interministeriale
17 aprile 2003;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 1° marzo 2004 con il quale e'
stata istituita l'Universita' Telematica «G. Marconi»;
  Vista  l'istanza  presentata  in data 6 giugno 2005 con la quale la
predetta  universita'  ha  chiesto l'accreditamento di nuovi corsi di
laurea e di laurea specialistica;
  Visto  il  parere  reso dal Comitato per la valutazione del sistema
universitario comunicato con nota prot. 802 del 24 ottobre 2005;
  Visti  i  pareri  resi  dal Consiglio universitario nazionale nelle
adunanze del 27 ottobre 2005 e del 26 gennaio 2006;
  Preso atto che la predetta istanza e' stata integrata da successiva
documentazione, trasmessa in data 5 gennaio 2006 e 12 gennaio 2006;
  Rilevato  che la programmazione dell'offerta formativa del suddetto
Ateneo   telematico   rispetta,   in   termini  di  requisiti  minimi
strutturali,   i   criteri   ed  i  parametri  definiti  dal  decreto
ministeriale  27 gennaio  2005,  adottato  ai  sensi  dell'art. 9 del
predetto decreto ministeriale n. 270 del 2004;
  Considerato   che  non  e'  possibile  accogliere  l'istanza  della
predetta   Universita'  nella  parte  relativa  ai  corsi  di  laurea
afferenti  alla  facolta'  di  Scienze  della Vita per le motivazioni
espresse  dal  Consiglio  Universitario  Nazionale  nell'adunanza del
27 ottobre 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto l'Universita'
Telematica   «Guglielmo  Marconi»  e'  autorizzata  ad  istituire  ed
attivare  i seguenti corsi di laurea e di laurea specialistica di cui
all'art.   3  del  decreto  ministeriale  3 novembre  1999,  n.  509,
afferenti alle sottoindicate Facolta':
Facolta' di scienze e tecnologie applicate:
  Ingegneria civile (classe 8);
  Ingegneria industriale (classe 10);
  Scienze e tecnologie agrarie (classe 20);
  Ingegneria civile (classe 28/S);
  Ingegneria industriale (classe 36/S);
  Scienze e tecnologie agrarie (classe 77/S)
  Scienze  e  tecnologie  applicate  per  l'ambiente  e il territorio
(classe 82/S);
Facolta' di scienze sociali:
  Scienze politiche e delle relazioni internazionali (classe 15);
  Scienze  sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (classe
35);
  Programmazione  e  gestione  delle  politiche e dei servizi sociali
(classe 57/S);
  Scienze delle pubbliche amministrazioni (classe 71/S)
Facolta' di lettere:
  Lingua e cultura italiana (classe 40/S);
  Lingue straniere per la comunicazione internazionale (classe 43/S);
Facolta' di scienze della formazione:
  Pedagogia (classe 87/S);
Facolta' di economia:
  Scienza dell'economia (classe 64/S);
Facolta' di giurisprudenza:
  Giurisprudenza (classe 22/S).
  2.  I  corsi di laurea e di laurea specialistica di cui al comma 1,
per  i  fini di cui agli articoli 4 e 6 del decreto interministeriale
17 aprile  2003,  sono  accreditati  per  il  rilascio dei rispettivi
titoli accademici al termine dei corsi stessi.