IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, con il quale
e'  stato  approvato,  ai  sensi  dell'art. 17, comma 95, della legge
15 maggio  1997,  n. 127, il regolamento recante norme sull'autonomia
didattica degli atenei;
  Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 con il quale sono state
determinate le classi delle lauree universitarie;
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale
sono   state   apportate   modifiche  al  regolamento  recante  norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto
del   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
  Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
  Visto  il piano di azione della commissione dell'Unione europea del
24 maggio  2000  e  28 marzo 2001 Piano d'azione e-learning - Pensare
all'istruzione di domani»;
  Vista   la   risoluzione  del  Consiglio  dei  Ministri  istruzione
dell'Unione   europea  del  13 luglio  2001  sull'e-learning  (2001/C
204/02),  la  quale,  tra  l'altro,  incoraggia  gli  Stati  membri a
esprimere  nuovi metodi e approcci di apprendimento e a promuovere la
mobilita' virtuale e progetti di campus transnazionali virtuali;
  Vista   la  decisione  n.  2318/2003/CE  del  5 dicembre  2003  del
Parlamento europeo e del Consiglio recante l'adozione di un programma
pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie
dell'informazione   e   delle  comunicazioni  (TIC)  nei  sistemi  di
istruzione e formazione in Europa (programma e-learning);
  Preso   atto   che   la  predetta  proposta  di  decisione  intende
supportare,  anche  con specifiche risorse, le iniziative degli Stati
membri dell'Unione europea nel settore della formazione a distanza e,
nell'ambito    dei   settori   prioritari   di   intervento,   quello
universitario;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2003)  ed  in  particolare  l'art.  26,  concernente  le
iniziative in materia di innovazione tecnologica;
  Considerato  che  il  comma  5 del predetto art. 26, stabilisce che
«con  decreto  del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della
ricerca,  adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie,   sono   determinati   i   criteri   e  le  procedure  di
accreditamento  dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni
universitarie  abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del
regolamento  di  cui al decreto del Ministro dell'Universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine
dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato»
  Visto il decreto interministeriale 17 aprile 2003 con il quale sono
stati  definiti  i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi
di  studio a distanza delle universita' statali e non statali e delle
istituzioni  universitarie abilitate a rilasciare i titoli accademici
di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
  Visto il decreto interministeriale del 15 aprile 2005, con il quale
sono state approvate modifiche al predetto decreto 17 aprile 2003;
  Visto  il  decreto  ministeriale 3 settembre 2003, con il quale, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.
25, sono stati determinati gli obiettivi relativi alla programmazione
del sistema universitario per il triennio 2004-2006;
  Vista la successiva nota di indirizzo del Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della ricerca, adottata in data 4 dicembre 2003,
prot.  n.  1643 con la quale sono stati individuati i contenuti della
programmazione  universitaria  e  le  indicazioni operative anche con
riferimento  alla  istituzione  di  nuove universita' non statali ivi
comprese   quelle   di  cui  al  predetto  decreto  interministeriale
17 aprile 2003;
  Vista  l'istanza  presentata  in  data  1° settembre  2005  per  la
costituzione  di  una  universita' telematica denominata «Universita'
Telematica e-Campus»;
  Visto   il   parere  reso  dal  Consiglio  universitario  nazionale
nell'adunanza dell'11 gennaio 2006;
  Visto  il  parere  reso dal Comitato per la valutazione del sistema
universitario comunicato con nota prot. 832 dell'11 novembre 2005;
  Preso  atto  che  la predetta istanza specificatamente in relazione
alle  osservazioni  del  Comitato  nazionale  per  la valutazione del
sistema Universitario e' stata integrata da successiva documentazione
trasmessa in data 4 novembre 2005 e in data 20 gennaio 2006;
  Rilevato  che la programmazione dell'offerta formativa del suddetto
Ateneo   telematico   rispetta,   in   termini  di  requisiti  minimi
strutturali,   i   criteri   ed  i  parametri  definiti  dal  decreto
ministeriale  27 gennaio  2005,  adottato  ai  sensi  dell'art. 9 del
predetto decreto ministeriale n. 270 del 2004;
  Considerato di non poter accogliere la richiesta di istituzione del
corso  di  laurea  in Scienze giuridiche afferente alla classe 31 del
decreto  ministeriale  4 agosto  2000 per le motivazioni espresse dal
Consiglio Universitario Nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto  e' istituita
l'Universita' Telematica «e-Campus».
  2.  A  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto l'Universita'
Telematica  «e-Campus»  e'  autorizzata  ad  istituire  ed attivare i
seguenti  corsi di laurea e di laurea specialistica di cui all'art. 3
del  decreto  ministeriale  3 novembre  1999,  n. 509, afferenti alle
sottoindicate Facolta':
Facolta' di giurisprudenza:
  Servizi giuridici per l'impresa (classe 2);
Facolta' di economia:
  Economia e commercio (classe 28);
  Psicoeconomia (classe 28);
  Scienze bancarie ed assicurative (classe 28);
Facolta' di ingegneria:
  Ingegneria civile (classe 8);
  Ingegneria informatica (classe 9);
  Ingegneria dell'automazione industriale (classe 10);
  Ingegneria energetica (classe 10);
Facolta' di psicologia:
  Scienze e tecniche psicologiche (classe 34);
Facolta' di lettere:
  Letteratura, musica e spettacolo (classe 5);
  Design e discipline della moda (classe 23);
  3.  I  corsi  di  laurea  di cui al comma 2, per i fini di cui agli
articoli 4  e  6  del  decreto interministeriale 17 aprile 2003, sono
accreditati  per  il  rilascio  dei  rispettivi  titoli accademici al
termine dei corsi stessi.