IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge  29  marzo  2004,  n.  79, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 28 maggio 2004, n. 139 ed, in particolare
gli  articoli  1  e  2 del predetto decreto legge, ove si dispone che
alla  definizione  degli  interventi  per la messa in sicurezza delle
grandi dighe si provvede su indicazione del Registro italiano dighe e
previa  emanazione  della  deliberazione  di  cui all'art. 5, comma 1
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
novembre  2004 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione
alla  messa  in  sicurezza  delle  grandi  dighe  di  Figoi  e Galano
(Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e
Rio  grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano
e  Fosso  Bellaria  (Toscana);  Pasquasia  e Cuba (Sicilia); Gigliara
Monte (Calabria);
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
febbraio  2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato di
emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata;
  Viste  le  note  del  Dipartimento della protezione civile prot. n.
DPC/CG/62832  del  15  dicembre  2005  e  prot. n. DPC/CG/2093 del 13
gennaio  2006  che  non  sono  state oggetto di riscontro negativo da
parte delle regioni interessate;
  Considerato  che  permane  per le grandi dighe dianzi richiamate la
impellente necessita' di provvedere alla relativa messa in sicurezza;
  Ritenuto,  quindi,  che  nel  caso  di  specie  sono  ricorrenti  i
presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella
riunione del 19 gennaio 2006;
                              Decreta:
  Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio  1992,  n.  225,  ed  in considerazione diquanto espresso in
premessa,  e'  prorogato fino al 31 dicembre 2006, per i territori di
seguito  individuati, lo stato di emergenza per la messa in sicurezza
delle  dighe  di Figoi e di Galano, comune di Genova; Zerbino, comune
di  Molare  (Alessandria),  La  Spina,  comune  di Pralormo (Torino);
Sterpeto,  comune  di  Civitavecchia  (Roma);  La  Para e Rio Grande,
comune   di   Amelia  (Terni);  Molinaccio,  comune  di  Cessapalombo
(Macerata);  Muraglione,  comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa),
Montestigliano,  comune di Sovicille (Siena) e Fosso Bellaria, comune
di  Civitella  Paganica (Grosseto); Pasquasia, comune di Enna e Cuba,
comune  di  Centuripe  (Enna);  Gigliara Monte, comune di Chiaravalle
centrale (Catanzaro) e Muro Lucano, comune di Muro Lucano (Potenza).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 gennaio 2006
                                            Il Presidente: Berlusconi